Art. 3. 
                (Rapporti tra regioni ed enti locali) 
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni  che
attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori,
le regioni organizzano l'esercizio delle  funzioni  amministrative  a
livello locale attraverso i comuni e le province. 
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi  regionali  si  conformano  ai
principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle  funzioni  del
comune e della provincia, identificando  nelle  materie  e  nei  casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi  comunali
e provinciali in rapporto alle caratteristiche  della  popolazione  e
del territorio. 
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni  e  delle
province tra loro  e  con  la  regione,  al  fine  di  realizzare  un
efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello  sviluppo
economico, sociale e civile. 
4. La regione determina gli obiettivi generali  della  programmazione
economico-sociale e territoriale  e  su  questa  base  ripartisce  le
risorse destinate al  finanziamento  del  programma  di  investimenti
degli enti locali. 
5. Comuni e province concorrono alla determinazione  degli  obiettivi
contenuti nei piani  e  programmi  dello  Stato  e  delle  regioni  e
provvedono,   per   quanto   di   propria   competenza,   alla   loro
specificazione ed attuazione. 
6. La legge regionale stabilisce forme e  modi  della  partecipazione
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi  regionali  e
degli altri provvedimenti della regione. 
7. La  legge  regionale  fissa  i  criteri  e  le  procedure  per  la
formazione  e  attuazione  degli  atti  e   degli   strumenti   della
programmazione socio-economica e  della  pianificazione  territoriale
dei comuni e delle province rilevanti  ai  fini  dell'attuazione  dei
programmi regionali. 
8. La legge regionale disciplina altresi',  con  norme  di  carattere
generale, modi e procedimenti per la  verifica  della  compatibilita'
fra gli strumenti di cui al comma 7  e  i  programmi  regionali,  ove
esistenti.