Art. 3. 
                      (Prosecuzione volontaria) 
  1. A decorrere dal 1 luglio 1990  gli  artigiani  e  gli  esercenti
attivita'  commerciali  sono  insereiti,  ai  fini   dei   versamenti
volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di
reddito da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il  cui  reddito
medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi
in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di
lavoro. Per i periodi di  contribuzione  volontaria  anteriori  al  1
luglio 1990 si tiene conto dei  redditi  di  cui  ai  commi  9  e  10
dell'articolo 5. 
  2. L'importo del contributo corrispondente  a  ciascuna  classe  di
reddito e' pari al risultato che si  ottiene  applicando  al  reddito
medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste  all'articolo
1.  I  redditi  di  cui  alla  citata  tabella  A   sono   rivalutati
annualmente, e con  effetto  dal  1  gennaio  di  ciascun  anno,  con
riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile di cui
al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo
di retribuzione annua pensionabile, cui  si  applica  la  percentuale
massima di commisurazione della pensione a carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra  i
suddetti valori sono costruite con conseguenti  adeguamenti  di  pari
ampiezza.