Art. 3 
  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale,  deve  essere  motivato,  salvo  che  nelle  ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i  presupposti  di
fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
  2. La motivazione non e' richiesta per gli  atti  normativi  e  per
quelli a contenuto generale. 
  3.  Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da   altro   atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme  alla
comunicazione  di  quest'ultima   deve   essere   indicato   e   reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui  essa  si
richiama. 
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono  essere  indicati
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.