Art. 3. Clausola penale 1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata. 2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.