Art. 3.
1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il
delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione
o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo
della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre
circostanze utili per l'individuazione o la cattura dei colpevoli o
per la liberazione del sequestrato, omette o ritarda di riferirne
all'autorita' di cui all'articolo 361 del codice penale (a) e' punito
con la reclusione fino a tre anni.
2. Non e' punibile chi ha posto in essere le condotte indicate al
comma 1 in favore del prossimo congiunto.
(a) Il testo dell'art. 361 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 361 (Omessa denuncia di reato da parte del
pubblico ufficiale). - Il pubblico ufficiale, il quale
omette o ritarda di denunciare all'autorita' giudiziaria, o
ad altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne,
un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento
a cinquemila.
La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il
colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia
giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del
quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta
di delitto punibile a querela della persona offesa".
La misura minima e massima della multa di cui al primo
comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente
moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679),
poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi
per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art.
3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge
24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura
attuale della sanzione e' quindi "da lire sessantamila a
lire unmilione".