Art. 3 
Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione
                            professionale 
 
  1. Al finanziamento  dei  progetti  di  formazione  finalizzati  al
perseguimento  dell'obiettivo  di  cui  all'articolo  1,   comma   1,
autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e  27
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo  sociale
europeo, e' destinata una quota  del  Fondo  di  rotazione  istituito
dall'articolo 25 della  stessa  legge,  determinata  annualmente  con
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica. In sede di prima applicazione la predetta quota e' fissata
nella misura del dieci per cento. 
  2. La finalizzazione dei progetti di  formazione  al  perseguimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro
il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata,  dalla
commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al  predetto
accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 5. 
  3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1  e'  ripartita
tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare  dei  contributi
richiesti per i progetti approvati. 
 
Nota all'art. 3:
             - Il testo degli articoli 25, 26 e  27  della  legge  n.
          845/1978   (Legge   quadro   in   materia   di   formazione
          professionale) e' il seguente:
             "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione).  -  Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale europeo dei progetti realizzati  dagli  organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
             Per la costituzione  del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979.
             A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1› gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
              4) dal 4,30 al 4 per cento;
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
             Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12  della
          legge  3  giugno  1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
             I   due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente   comma
          affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
             La parte di disponibilita' del Fondo  di  rotazione  non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
             Alla  copertura  dell'onere  di   lire   100   miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Le somme di  cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  'Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          Consiglio delle  Comunita'  europee  n.  71/66/CEE  del  1›
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977'.
             Art.   26   (Finanziamento   integrativo   dei  progetti
          speciali). - Un  terzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'aumento   contributivo   di   cui   al   quarto  comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale,  in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio statale e  contemporanea  iscrizione  ad  apposito
          capitolo  di  spesa dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il finanziamento dei progetti speciali di cui  all'art.  36
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  eseguiti  dalle regioni, per ipotesi di rilevante
          squilibrio locale tra domanda ed  offerta  di  lavoro,  nei
          territori  di  cui all'art. 1 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218.
             La  dotazione  di cui al comma precedente e' gestita con
          amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi  dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Art. 27 (Erogazione  dei  finanziamenti).  -  A  seguito
          dell'approvazione  da  parte  del Fondo sociale europeo dei
          singoli progetti, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  e'  stabilito,  anche  sotto  forma di acconti, il
          contributo a carico  del  Fondo  di  rotazione  di  cui  al
          precedente art. 25 a favore degli organismi di cui all'art.
          24, primo comma.
             Con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  e'
          disposta  l'erogazione, a favore delle regioni interessate,
          dei contributi di cui al primo comma dell'art. 26".