Art. 3. 
                   Organizzazioni di volontariato 
  1. E' considerato organizzazione  di  volontariato  ogni  organismo
liberamente  costituito  al  fine  di  svolgere  l'attivita'  di  cui
all'articolo 2, che si avvalga  in  modo  determinante  e  prevalente
delle  prestazioni  personali,  volontarie  e  gratuite  dei   propri
aderenti. 
  2. Le organizzazioni di  volontariato  possono  assumere  la  forma
giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico. 
  3. Negli accordi degli  aderenti,  nell'atto  costitutivo  o  nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice  civile  per  le  diverse
forme  giuridiche  che   l'organizzazione   assume,   devono   essere
espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la  democraticita'
della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche  associa-
tive nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e  di  esclusione  di  questi  ultimi,  i  loro
obblighi e diritti. Devono essere  altresi'  stabiliti  l'obbligo  di
formazione del  bilancio,  dal  quale  devono  risultare  i  beni,  i
contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 
  4. Le organizzazioni di volontariato  possono  assumere  lavoratori
dipendenti  o   avvalersi   di   prestazioni   di   lavoro   autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al  loro  regolare  funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita'  da  esse
svolta. 
  5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei  modi  previsti  dalla  legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.