Art. 3. 
                      Competenze delle regioni 
  1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  l'istituzione
dell'anagrafe canina presso i comuni o le  unita'  sanitarie  locali,
nonche' le modalita' per  l'iscrizione  a  tale  anagrafe  e  per  il
rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento
del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. 
  2. Le regioni provvedono a determinare, con  propria  legge,  entro
sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i
criteri per il risanamento dei canili comunali e la  costruzione  dei
rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire  buone  condizioni
di vita per i cani e il rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e
sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi  veterinari  delle
unita' sanitarie locali. La  legge  regionale  determina  altresi'  i
criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per
la realizzazione degli interventi di loro competenza. 
  3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  sentite  le  associazioni  animaliste,
protezioniste e  venatorie,  che  operano  in  ambito  regionale,  un
programma di prevenzione del randagismo. 
  4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: 
    a)  iniziative  di  informazione  da  svolgere  anche  in  ambito
scolastico al fine di conseguire un  corretto  rapporto  di  rispetto
della vita animale e la difesa del suo habitat; 
    b) corsi di aggiornamento o formazione  per  il  personale  delle
regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai
servizi di cui alla presente legge nonche'  per  le  guardie  zoofile
volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e  con  gli
enti locali. 
  5.  Al  fine  di  tutelare  il  patrimonio  zootecnico  le  regioni
indennizzano gli imprenditori agricoli per  le  perdite  di  capi  di
bestiame causate da cani  randagi  o  inselvatichiti,  accertate  dal
servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale. 
  6. Per la realizzazione degli interventi di  competenza  regionale,
le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per  cento
dei fondi assegnati alla regione  dal  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 8, comma  2.  La  rimanente  somma  e'  assegnata  dalla
regione agli enti locali a titolo di contributo per la  realizzazione
degli interventi di loro competenza. 
  7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria  legislazione  ai  principi  contenuti
nella presente  legge  e  adottano  un  programma  regionale  per  la
prevenzione del randagismo,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al
presente articolo.