Art. 3.
Rilascio delle autorizzazioni
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad
autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio
e' ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione
competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e
parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che
il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai
fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la
conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando
cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre,
accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione
edilizia per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello del rilascio, e' automaticamente rinnovata
se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai
locali in essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a
vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a
particolare interesse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative -
e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale -
fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il
numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I
criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli
esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e
di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di
consumo extradomestico.
5. Il comune, in conformita' ai criteri e ai parametri di cui al
comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6,
stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio
comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si
applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la
somministrazione di alimenti e di bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad
altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli
cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono
essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme
e prescrizioni violate.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. n. 832/1986
(Misure urgenti in materia di contratti di locazioni di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione):
"Art. 4. - 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali
ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i
comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche
nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37 della legge 11
giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a
quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n.
524, nonche', limitatamente agli esercizi commerciali, agli
esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attivita'
incompatibili con le predette esigenze.
2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli
esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le
autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti
delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata
in vigore del presente decreto".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri:
a )- c ) (omissis);
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della
Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine
alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".