Art. 3. 
                    Rilascio delle autorizzazioni 
  1.  L'apertura  e  il  trasferimento  di  sede  degli  esercizi  di
somministrazione al pubblico  di  alimenti  e  di  bevande,  comprese
quelle  alcoliche  di  qualsiasi   gradazione,   sono   soggetti   ad
autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui  territorio
e'  ubicato  l'esercizio,  sentito  il   parere   della   commissione
competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei  criteri  e
parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione  che
il richiedente sia iscritto nel registro di cui  all'articolo  2.  Ai
fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  il   sindaco   accerta   la
conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del  Ministro
dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza  quando
cio' non sia  possibile  in  via  preventiva.  Il  sindaco,  inoltre,
accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione
edilizia per ampliamento. 
  2. L'autorizzazione ha validita' fino al  31  dicembre  del  quinto
anno successivo a quello del rilascio, e'  automaticamente  rinnovata
se non vi sono motivi  ostativi  e  si  riferisce  esclusivamente  ai
locali in essa indicati. 
  3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo  4  del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono  assoggettare  a
vidimazione annuale  le  autorizzazioni  relative  agli  esercizi  di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree  a
particolare interesse storico e artistico. 
  4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria,
del  commercio  e   dell'artigianato   -   dopo   aver   sentito   le
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative  -
e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  lettera  d),  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le  organizzazioni
di categoria maggiormente  rappresentative,  a  livello  regionale  -
fissano periodicamente criteri e  parametri  atti  a  determinare  il
numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle  aree  interessate.  I
criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia  degli
esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e
di quella fluttuante, dei  flussi  turistici  e  delle  abitudini  di
consumo extradomestico. 
  5. Il comune, in conformita' ai criteri e ai parametri  di  cui  al
comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo  6,
stabilisce, eventualmente  anche  per  singole  zone  del  territorio
comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. 
  6. I limiti numerici determinati  ai  sensi  del  comma  4  non  si
applicano  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  concernenti   la
somministrazione di alimenti e di bevande: 
    a) al domicilio del consumatore; 
    b) negli esercizi annessi ad alberghi,  pensioni,  locande  o  ad
altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni  rese  agli
alloggiati; 
    c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
    d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago; 
    e) nelle mense  aziendali  e  negli  spacci  annessi  ai  circoli
cooperativi e degli enti  a  carattere  nazionale  le  cui  finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 
    f) esercitata in via diretta a favore dei  propri  dipendenti  da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
    g)  in  scuole;  in  ospedali;   in   comunita'   religiose;   in
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; 
    h) nei mezzi di trasporto pubblico. 
  7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono
essere esercitate nel rispetto delle vigenti  norme,  prescrizioni  e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonche' di  quelle  sulla  destinazione  d'uso  dei  locali  e  degli
edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme
e prescrizioni violate. 
 
          Note all'art. 3:
             - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. n. 832/1986
          (Misure urgenti in materia di  contratti  di  locazioni  di
          immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione):
             "Art.  4.  - 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali
          ed aree di particolare interesse del proprio territorio,  i
          comuni  possono  stabilire  voci  merceologiche  specifiche
          nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37 della legge 11
          giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni  in  deroga  a
          quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n.
          524, nonche', limitatamente agli esercizi commerciali, agli
          esercizi  pubblici  ed alle imprese artigiane, le attivita'
          incompatibili con le predette esigenze.
             2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli
          esercizi compresi  nelle  suddette  aree  e  confermano  le
          autorizzazioni  in  sede  di vidimazione annuale nei limiti
          delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata
          in vigore del presente decreto".
             - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
          n.    400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "Sono  sottoposti  alla  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri:
               a )- c ) (omissis);
               d)  gli  atti  di   indirizzo   e   di   coordinamento
          dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
          delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli
          atti di sua competenza  previsti  dall'articolo  127  della
          Costituzione  e  dagli statuti regionali speciali in ordine
          alle leggi regionali e delle province autonome di Trento  e
          Bolzano,  salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
          la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".