Art. 3. 
                         Obblighi e divieti 
  1. Alle cooperative sociali si applicano le  clausole  relative  ai
requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.   1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.  302,  e
successive modificazioni. 
  2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il  carattere
di cooperativa  sociale  comporta  la  cancellazione  dalla  "sezione
cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del
citato decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, come modificato  dall'articolo  6,  comma  1,
lettera c), della presente legge, nonche' la cancellazione  dall'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge. 
  3. Per le  cooperative  sociali  le  ispezioni  ordinarie  previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno  una
volta all'anno. 
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art.  26  del  D.L.C.P.S.  n.  1577/1947
          (Provvedimenti   per   la  cooperazione),  come  modificato
          dall'art. 1 della legge  2  aprile  1951,  n.  302,  e'  il
          seguente:
             "Art.   26  (Requisiti  mutualistici).  -  Agli  effetti
          tributari  si  presume   la   sussistenza   dei   requisiti
          mutualistici  quando  negli statuti delle cooperative siano
          contenute le seguenti clausole:
               a) divieto di distribuzione  dei  dividendi  superiori
          alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale
          effettivamente versato;
               b)  divieto  di distribuzione delle riserve fra i soci
          durante la vita sociale;
              c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa',
          dell'intero  patrimonio  sociale  -  dedotto  soltanto   il
          capitale  versato  e i dividendi eventualmente maturati - a
          scopi  di   pubblica   utilita'   conformi   allo   spirito
          mutualistico.
             In  caso di controversia decide il Ministro pe il lavoro
          e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze
          e per il tesoro, udita la commissione centrale per le coop-
          erative".
            - Il  testo  dell'art.  13  del  medesimo  D.L.C.P.S.  n.
          1577/1947, cosi' come modificato dall'art. 6 della legge 17
          febbraio 1971, n. 127, e dall'art. 6, comma 1, lettere c) e
          d), della presente legge, e' il seguente:
             "Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel
          registro  prefettizio  delle cooperative di cui all'art. 14
          del regolamento approvato con  regio  decreto  12  febbraio
          1911,   n.  278,  oltre  alle  cooperative  ammissibili  ai
          pubblici appalti, devono essere iscritti:
               a)  tutte   le   cooperative   legalmente   costituite
          qualunque sia il loro oggetto;
              b) (soppressa).
             Il  registro  e'  tenuto  distintamente  per  sezioni  a
          seconda della diversa natura ed  attivita'  degli  enti,  e
          cioe':
              Sezione cooperazione di consumo;
              Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
              Sezione cooperazione agricola;
              Sezione cooperazione edilizia;
              Sezione cooperazione di trasporto;
              Sezione cooperazione della pesca;
              Sezione cooperazione mista;
              Sezione cooperazione sociale.
             Oltre   che  nella  sezione  per  essere  specificamente
          prevista,  le  cooperative  sociali  sono  iscritte   nella
          sezione  cui  direttamente  afferisce  l'attivita'  da esse
          svolta".
             -  Il  testo  dell'art.  2  del  citato  D.L.C.P.S.   n.
          1577/1947 e' il seguente:
             "Art.  2 (Ispezioni). - La vigilanza si esercita a mezzo
          di ispezioni ordinarie e straordinarie.
             Le ispezioni ordinarie debbono  aver  luogo  almeno  una
          volta  ogni  due anni; esso sono eseguite nei termini e con
          le modalita' che saranno  stabilite  dal  Ministro  per  il
          lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentita la commissione
          centrale di cui all'art. 18.
             Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se
          ne  presenti   l'opportunita',   con   l'osservanza   delle
          disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.
             Le   ispezioni   predette  non  pregiudicano  quelle  di
          carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte
          da  altre  amministrazioni  dello  Stato   competenti   per
          materia".