ART. 3. 
Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree
                          naturali protette 
1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito
denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che  lo
presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina  mercantile,
per  i  beni  culturali  e  ambientali,   dei   lavori   pubblici   e
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  o  da
sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione  o  provincia
autonoma, o assessori delegati, designati,  per  un  triennio,  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del  Comitato
partecipano, con voto  consultivo,  i  presidenti,  o  gli  assessori
delegati, delle regioni nel cui territorio  ricade  l'area  protetta,
ove non rappresentate. Alla costituzione  del  Comitato  provvede  il
Ministro dell'ambiente con proprio decreto. 
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui
al comma 3, le linee fondamentali  dell'assetto  del  territorio  con
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono  adottate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato. 
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali
di cui alla legge  18  maggio  1989,  n.  183,  in  attuazione  degli
indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i
dati  disponibili  relativi  al  complesso  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge,  ivi  compresi  quelli
della Carta della montagna di  cui  all'articolo  14  della  legge  3
dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale  in
Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di  vulnerabilita'
territoriale. La Carta della  natura  e'  adottata  dal  Comitato  su
proposta del Ministro dell'ambiente. Per  l'attuazione  del  presente
comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi  nel  1992,  lire  5
miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. 
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: 
a)  integra  la  classificazione  delle  aree  protette,  sentita  la
Consulta di cui al comma 7; 
b) adotta il programma per  le  aree  naturali  protette  di  rilievo
internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta
di cui  al  comma  7  del  presente  articolo,  nonche'  le  relative
direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; 
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. 
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il  Comitato  almeno  due  volte
l'anno,  provvede  all'attuazione  delle  deliberazioni  adottate   e
riferisce sulla loro esecuzione. 
6. Ove sull'argomento  in  discussione  presso  il  Comitato  non  si
raggiunga  la  maggioranza,  il  Ministro  dell'ambiente  rimette  la
questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito. 
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di
seguito   denominata   "Consulta",   costituita   da   nove   esperti
particolarmente  qualificati  per  l'attivita'  e   per   gli   studi
realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un
quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui  tre  scelti  in  una
rosa di nomi presentata dalle associazioni di  protezione  ambientale
presenti  nel  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,   tre   scelti,
ciascuno, sulla base  di  rose  di  nomi  rispettivamente  presentate
dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana
e  dall'Unione  zoologica  italiana,  uno  designato  dal   Consiglio
nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa  di  nomi  proposta
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni
a partire dall'anno 1991. 
8. La Consulta esprime pareri per i  profili  tecnico-scientifici  in
materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o  su  richiesta
del Comitato o del Ministro dell'ambiente. 
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del  Comitato  e  della
Consulta sono svolte, nell'ambito del  servizio  conservazione  della
natura  del  Ministero  dell'ambiente,  da  una  segreteria   tecnica
composta da un contingente di personale stabilito,  entro  il  limite
complessivo  di  cinquanta   unita',   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro  per  gli  affari  regionali.  Il  predetto  contingente  e'
composto  mediante  apposito  comando  di  dipendenti  dei  Ministeri
presenti nel Comitato, delle regioni e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, nonche' di  personale  di  enti  pubblici  anche
economici, ai quali  e'  corrisposta  una  indennita'  stabilita  con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con  il  Ministro  del
tesoro. Fanno parte del contingente non  piu'  di  venti  esperti  di
elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non
superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con  le
modalita' di cui agli articoli 3 e  4  del  decreto-legge  24  luglio
1973, n. 428, convertito dalla legge  4  agosto  1973,  n.  497.  Con
proprio decreto il Ministro dell'ambiente,  sentiti  i  Ministri  che
fanno  parte  del   Comitato,   disciplina   l'organizzazione   della
segreteria  tecnica.  Per  l'attuazione   del   presente   comma   e'
autorizzata una spesa annua  fino  a  lire  3,4  miliardi  a  partire
dall'anno 1991.