Art. 3.
  Il  Dipartimento  per la ricerca scientifica e tecnologica e' cosi'
articolato:
Ufficio I.
  Fondo speciale ricerca applicata: programmi nazionali di ricerca.
Ufficio II.
  Fondo speciale ricerca applicata:  progetti  di  ricerca  applicata
definiti autonomamente.
  Ulteriori  interventi previsti dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089
e 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche  e  integrazioni  -
Interventi inerenti l'attuazione della legge 5 agosto 1988, n. 346.
Ufficio III.
  Fondo  speciale  ricerca  applicata: istruttoria, in collaborazione
con il dipartimento relazioni internazionali, dei progetti di ricerca
applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.
Ufficio IV.
  Affari giuridici e legislativi.
  Predisposizione  della  relazione   sullo   stato   della   ricerca
scientifica e tecnologica.
  Adempimenti  relativi  all'attuazione  dei  programmi coordinati di
ricerca ed agli accordi di programma.
Ufficio V.
  Attivita' inerenti la cooperazione scientifica tra le universita' e
gli enti di ricerca pubblici e privati e  promozione  delle  relative
forme associative.
  Predisposizione  dei  programmi  di incentivazione e sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato.
  Adempimenti relativi ai programmi  e  ai  progetti  finalizzati  di
interesse generale.
Ufficio VI.
  Attivita'  connesse  alla ripartizione degli stanziamenti destinati
agli enti di ricerca.
  Iniziative di studio e proposte per l'efficace assetto  delle  reti
di ricerca nonche' per la riforma degli enti di ricerca.
  Ricognizione   del   patrimonio   di  attrezzature  scientifiche  e
tecniche.