Art. 3. Il Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica e' cosi' articolato: Ufficio I. Fondo speciale ricerca applicata: programmi nazionali di ricerca. Ufficio II. Fondo speciale ricerca applicata: progetti di ricerca applicata definiti autonomamente. Ulteriori interventi previsti dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089 e 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni - Interventi inerenti l'attuazione della legge 5 agosto 1988, n. 346. Ufficio III. Fondo speciale ricerca applicata: istruttoria, in collaborazione con il dipartimento relazioni internazionali, dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria. Ufficio IV. Affari giuridici e legislativi. Predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica. Adempimenti relativi all'attuazione dei programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma. Ufficio V. Attivita' inerenti la cooperazione scientifica tra le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati e promozione delle relative forme associative. Predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato. Adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati di interesse generale. Ufficio VI. Attivita' connesse alla ripartizione degli stanziamenti destinati agli enti di ricerca. Iniziative di studio e proposte per l'efficace assetto delle reti di ricerca nonche' per la riforma degli enti di ricerca. Ricognizione del patrimonio di attrezzature scientifiche e tecniche.