Art. 3.
     (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)
  1.  Il  Governo  e'  autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9  marzo
1989,  n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C
alla presente legge, applicando anche il  disposto  dell'articolo  5,
comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
 
          Note all'art. 3:
            -   La   legge   9   marzo   1989,  n.  86,  concerne  la
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          comunitario  e  le  procedure  di esecuzione degli obblighi
          comunitari.
            -  L'art.  3,  comma   1,   lettera   c),   recita:   "c)
          autorizzazione  al  Governo ad attuare in via regolamentare
          le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma  dell'art.
          4".
            - L'art. 4 recita:
            "Art.  4  (Attuazione  in  via regolamentare). - 1. Nelle
          materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate  alla
          legge,   le   direttive  possono  essere  attuate  mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
            2. Il  Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato  al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione  delle  quali  chiede  l'autorizzazione di cui
          all'art. 3, lettera c).
            3. Se le  direttive  consentono  scelte  in  ordine  alle
          modalita'  della  loro  attuazione o se si rende necessario
          introdurre sanzioni penali o amministrative od  individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative  inerenti   all'applicazione   della   nuova
          disciplina,   la   legge   comunitaria  detta  le  relative
          disposizioni.
            4.  Fuori  dei  casi  preveduti  dal   comma   3,   prima
          dell'emanazione  del  regolamento,  lo schema di credito e'
          sottoposto al parere  delle  commissioni  permanenti  della
          Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di  quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso   tale
          termine  i  decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.
            5. Il regolamento di attuazione e'  adottato  secondo  le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o   del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della legge comunitaria. In questa
          ipotesi il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve  essere
          espresso  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta. Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere".
            - L'art. 5, comma 1, recita: "1.  Fermo  quanto  previsto
          dall'art.   20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge
          comunitaria puo' disporre che, all'attuazione  di  ciascuna
          modifica  delle direttive da attuare mediante regolamento a
          norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di  cui  ai
          commi 4 e 5 del medesimo articolo".