Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare) 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
Note all'art. 3: - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. - L'art. 3, comma 1, lettera c), recita: "c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4". - L'art. 4 recita: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di credito e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere". - L'art. 5, comma 1, recita: "1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".