Art. 3. Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, e' autorizzata l'importazione dall'Argentina di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali farmaceutici a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati: ottenuti da animali nati e allevati in Argentina e provenienti, qualora trattasi di fissipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni; ottenuti in stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la CEE. L'importazione di organi, ghiandole e tessuti provenienti da stabilimenti non autorizzati puo' essere consentita previo autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.