Art. 3. 1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, cosi' come modificato ed integrato da successive disposizioni. 2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilita', deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi indicati al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attivita' necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dal relativo oggetto specifico sia della relativa attivita' di formazione.