Art. 3.
  1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(a),  sono soppresse le parole "aventi durata inferiore all'anno"; il
comma 3 della medesima norma e' abrogato; nel comma 4 della  medesima
norma  sono soppressi la parola "altresi'" del primo periodo, nonche'
il secondo periodo.
  2. (( (Soppresso dalla legge di conversione) )).
  3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della difesa per l'anno 1992 sono ridotti
degli importi corrispondentemente indicati:
   capitolo 1802 lire 50 miliardi;
   capitolo 1832 lire 100 miliardi;
   capitolo 1872 lire 250 miliardi;
   capitolo 2102 lire 50 miliardi;
   capitolo 2501 lire 50 miliardi;
   capitolo 2502 lire 100 miliardi;
   capitolo 2802 lire 150 miliardi;
   capitolo 4005 lire 150 miliardi;
   capitolo 4031 lire 250 miliardi;
   capitolo 4051 lire 350 miliardi.
  4. Con decreti del Ministro del tesoro, su  proposta  del  Ministro
della  difesa,  possono  essere  operate  variazioni compensative per
competenza e cassa tra i capitoli di cui  al  comma  3  e  gli  altri
capitoli  della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato
di previsione del Ministero della difesa.
 
             (a) L'art. 33 della legge n. 41/1986 (Legge  finanziaria
          1986),  come  modificato  dal  presente  articolo, e' cosi'
          formulato:
             "Art. 33. - 1. Il secondo comma dell'art. 3 della  legge
          10 dicembre 1981, n. 741, e' abrogato.
             2.   Per   i  lavori  relativi  ad  opere  pubbliche  da
          appaltarsi,   da   concedersi   o   da   affidarsi    dalle
          amministrazioni  e  dalle  aziende  dello  Stato, anche con
          ordinamento autonomo, dagli enti locali  o  da  altri  enti
          pubblici  non  e'  ammessa  la  facolta'  di procedere alla
          revisione dei prezzi.
             3. (Abrogato).
             4. Per i lavori di cui  al  comma  2  e'  introdotta  la
          facolta',  esercitabile  dall'amministrazione, di ricorrere
          al prezzo chiuso, consistente  nel  prezzo  del  lavoro  al
          netto  del  ribasso  di asta, aumentato del 5 per cento per
          ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.
             5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano   altresi'   ai   contratti  aventi  per  oggetto
          forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata
          in vigore della presente legge.
             6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto  con
          quelle di cui al presente articolo".