Art. 3. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i dati disponibili sull'uso dei medicinali di cui all'art. 1 saranno sottoposti alle valutazioni del Consiglio superiore di sanita' al fine di acquisire il parere sulla opportunita' di mantenere, ovvero revocare o modificare le disposizioni contenute nel presente articolo. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 18 settembre 1992 Il Ministro: DE LORENZO