Art. 3.
  1.  Entro  un  anno  dall'entrata in vigore del presente decreto, i
dati disponibili sull'uso dei medicinali di cui  all'art.  1  saranno
sottoposti  alle  valutazioni  del  Consiglio superiore di sanita' al
fine di acquisire il parere sulla opportunita' di  mantenere,  ovvero
revocare   o   modificare  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 18 settembre 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO