(Protocollo - art. 3)
                             Articolo 3 
  Nonostante le disposizioni del paragrafo  1,  b)  dell'articolo  19
(Funzioni  pubbliche),  le  remunerazioni,  diverse  dalle  pensioni,
pagate  dall'Italia  o   da   una   sua   suddivisione   politica   o
amministrativa o da un suo ente locale ad una persona  che  abbia  la
nazionalita'  italiana  (ancorche'  possegga  anche  la  nazionalita'
danese) in corrispettivo di servizi resi allo Stato italiano o ad una
sua suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in Italia,  a
condizione che detta persona sia stata assunta in servizio entro il 1
gennaio 1985 e presti servizio a tale data.