Art. 3.
  1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora
delle piante possono fare ricorso, nel  quadro  della  pianificazione
urbanistica,   all'utilizzazione,   mediante   concessione,  di  aree
appartenenti  al  demanio  dello  Stato,  a  tal  fine  eventualmente
utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi
dell'articolo    4.   Tali   aree   non   possono   comunque   essere
successivamente destinate a  funzione  diversa  da  quella  di  verde
pubblico.