Art. 3 Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile 1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo e' stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.