Art. 3 
    Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile 
 
  1.   E'   istituito   il   Fondo   nazionale   per   lo    sviluppo
dell'imprenditoria femminile,  di  seguito  denominato  "Fondo",  con
apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  La   dotazione
finanziaria del Fondo e' stabilita in lire  trenta  miliardi  per  il
triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.