Art. 3.
               Accertamento, liquidazione e pagamento
  1.  Il  prodotto  da sottoporre ad accisa deve essere accertato per
quantita' e  qualita'  con  l'osservanza  delle  modalita'  operative
stabilite  dal  Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette.
  2.  La  liquidazione  dell'imposta  si  effettua  applicando   alla
quantita'  di  prodotto  l'aliquota  di  imposta  vigente  alla  data
dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati  la  liquidazione
si  effettua  applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta
vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione
dei prezzi di vendita al  pubblico  vigenti  a  tale  data.  Per  gli
ammanchi,  si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si
sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere  determinato,
le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
  3.  Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno
15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo.  In  caso
di  ritardo,  oltre l'applicazione delle indennita' e degli interessi
di mora, non e' consentita  l'immissione  in  consumo  da  parte  del
soggetto  obbligato  fino  all'estinzione  del debito di imposta. Per
l'imposta di consumo  sul  gas  metano  devono  essere  osservate  le
modalita'  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto; tuttavia i termini per la presentazione della  dichiarazione
e  per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni
bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa e'  riscossa
con  le  modalita'  e  nei termini previsti per i diritti di confine,
fermo restando che il  pagamento  non  puo'  essere  fissato  per  un
periodo  di  tempo  superiore  a  quello  mediamente  previsto  per i
prodotti nazionali. Resta salva, per  il  pagamento  dell'accisa  sui
tabacchi  lavorati,  l'applicazione  della legge 18 febbraio 1963, n.
303 (a).
________________
   (a)  L'articolo  unico  della  legge  18  febbraio  1963,  n. 303,
sostituisce  l'art.  24  della  legge  22   dicembre1957,   n.   1293
(Organizzazione  dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio), con il seguente:
   "Art. 24 (Acquisto e  vendita  dei  generi  di  monopolio  aggi  e
indennita').  -  I  generi  di  Monopolio  devono  essere  pagati dal
rivenditore  all'atto  dell'acquisto,  con  le  modalita'  prescritte
dall'amministrazione,  e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti
dalla tariffa di vendita.
   E' in facolta' dell'amministrazione concedere, al rivenditore  che
ne  faccia  richiesta,  una  dilazione  al  pagamento  dei  generi di
monpolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi
prelevati.
   La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un  ventesimo
di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da
piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.
   I  rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad
una indennita' per il trasporto dei sali.
   Con decreto del Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  per  il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dei
monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per
il trasporto dei sali, le modalita' per  la  loro  corresponsione  ai
rivenditori  e  quelle  per  la  prestazione della cauzione di cui al
secondo e terzo comma del presente articolo".