Art. 3. 1. Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono inseriti i seguenti articoli 3- bis e 3- ter: "Art. 3-bis. - 1. La presente normativa non si applica: a) 'agli ausiliari tecnologici' in appresso denominati 'coadiuvanti tecnologici'. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se, che e' volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali; c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione; d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine". "Art. 3-ter. - 1. Gli additivi alimentari, anche se detenuti a fini di utilizzazione e utilizzati per le finalita' di cui all'art. 3-bis, primo comma, lettera a), devono possedere le caratteristiche chimico- fisiche ed i requisiti di purezza previsti dal presente regolamento o dalla Farmacopea ufficiale, ultima edizione".