Art. 3. 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo da diporto o sportivo puo' essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attivita' e' consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto piu' elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone). 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festivita' nazionali il limite di cui al comma 2 e' di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonche' il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresi' vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale. 5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche' le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attivita' condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione. 6. E' vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo.".
Nota all'art. 3: - L'art. 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, cosi' recitava: "Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo da diporto o sportivo puo' essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal terzo comma, l'attivita' e' consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone). 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festivita' nazionali il limite di cui al secondo comma e' di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonche' il lancio di oggetti o di liquidi in volo. 5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonche' le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorita', civili e militari".