Art. 3.
  1. L'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  agosto
1988, n. 404, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di volo da diporto
o sportivo puo' essere condotta dall'alba al  tramonto,  fuori  dalle
nubi  ed  in  condizioni  meteorologiche  e  di  visibilita'  tali da
consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante,
gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
   2. Salvo quanto previsto dal comma 3,  l'attivita'  e'  consentita
fino  ad  un'altezza  massima  di  500  piedi  (150  metri circa) dal
terreno, misurata rispetto al punto piu'  elevato  nel  raggio  di  3
chilometri,  tenendosi  a  distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in
ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ
(Aerodrome Traffic Zone).
   3. Nei  giorni  di  sabato,  domenica  e  nelle  altre  festivita'
nazionali  il  limite  di cui al comma 2 e' di 1.000 piedi (300 metri
circa). Lo stesso  limite  si  applica  nelle  aree  individuate  con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della
difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   4.  E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di
case  ed  assembramenti  di  persone,  di  caserme,  di  depositi  di
munizioni,  di  porti  militari,  di  aree  riservate  ai  fini della
sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie
di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di  ospedali,  di
carceri,  di  opifici,  nonche'  il lancio di oggetti e di liquidi in
volo. E' altresi' vietato il sorvolo delle autostrade,  delle  strade
statali  e  delle  linee  ferroviarie,  le quali, quando strettamente
necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
   5. E' altresi'  vietato  impegnare  spazi  aerei  controllati  dai
servizi  del  traffico  aereo, zone di traffico aeroportuale, che non
sono  controllate,  nonche'  le  aree  regolamentate,  pericolose   o
proibite,  fatti  salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata
da parte del Ministero dei trasporti - Direzione  generale  aviazione
civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attivita'
condotte  entro  le  aree di pertinenza militare. Le domande volte ad
ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere  inviate
all'Aero  club  d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse
da questo alla Direzione generale dell'aviazione  civile,  competente
per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
   6. E' vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto
o  sportivo,  in  forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di
osservazione  e  di  rilevamento  di  ogni  specie,  eccetto   quelli
costituenti la strumentazione autorizzata di bordo.".
 
          Nota all'art. 3:
             -  L'art.  6  del  D.P.R.  5  agosto 1988, n. 404, cosi'
          recitava:
             "Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attivita' di  volo
          da  diporto  o  sportivo  puo' essere condotta dall'alba al
          tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni  meteorologiche
          e di visibilita' tali da consentire il continuo riferimento
          visivo  con  il  terreno  sottostante,  gli  ostacoli  e la
          eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
             2. Salvo quanto previsto dal terzo comma, l'attivita' e'
          consentita  fino  ad  una altezza massima di 500 piedi (150
          metri circa) dal terreno, con  separazione  a  vista  degli
          ostacoli  e  comunque  ad  una  distanza  non inferiore a 5
          chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome
          Traffic Zone).
             3.  Nei  giorni  di  sabato,  domenica  e  nelle   altre
          festivita'  nazionali  il limite di cui al secondo comma e'
          di 1.000 piedi (300  metri  circa).  Lo  stesso  limite  si
          applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  della  difesa,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             4. E' vietato  il  sorvolo  dei  centri  abitati,  degli
          agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonche' il
          lancio di oggetti o di liquidi in volo.
             5. E' altresi' vietato impegnare spazi aerei controllati
          dai   servizi   del   traffico   aereo,  zone  di  traffico
          aeroportuale, che non sono  controllate,  nonche'  le  aree
          ristrette,  pericolose  o  proibite,  fatti salvi i casi di
          specifica  autorizzazione   rilasciata   da   parte   delle
          competenti autorita', civili e militari".