Art. 3.
  1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 4 (Potere  di  organizzazione  ).  -  1.  Le  amministrazioni
pubbliche  assumono  ogni  determinazione  per l'organizzazione degli
uffici  al  fine  di  assicurare  la   economicita',   speditezza   e
rispondenza  al  pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle
materie soggette alla disciplina del codice civile, delle  leggi  sul
lavoro  e  dei  contratti  collettivi,  esse operano con i poteri del
privato  datore  di  lavoro,  adottando  tutte  le  misure   inerenti
all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
  2. Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione
dei  rapporti individuali di lavoro del personale di cui all'articolo
2, comma 2, nonche' gli atti relativi al conseguente rapporto in atto
non sono soggetti al controllo di legittimita' della Corte dei  conti
e degli altri organi di controllo esterno.
  3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei  conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di
programmazione e di organizzazione, adottati  nelle  materie  di  cui
all'articolo  2,  comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge
23 ottobre  1992,  n.  421.    Sono  altresi'  soggetti  a  controllo
preventivo  di  legittimita'  della Corte dei conti le autorizzazioni
alla  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi,   i   provvedimenti
amministrativi  emanati  a seguito di deliberazione del Consiglio dei
Ministri, i  provvedimenti  aventi  ad  oggetto  il  conferimento  di
funzioni  ed  incarichi  di  dirigente  generale  e  gli  atti che il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  richieda   di   sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo".
 
          Note all'art. 3:
             -  Per  il  riferimento all'art. 2, comma 1, lettera c),
          numeri da 1) a  7)  della  legge  n.  421/1992,  vedi  nota
          all'art. 2.