Art. 3. 1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Potere di organizzazione ). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. 2. Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti individuali di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' gli atti relativi al conseguente rapporto in atto non sono soggetti al controllo di legittimita' della Corte dei conti e degli altri organi di controllo esterno. 3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione e di organizzazione, adottati nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Sono altresi' soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento di funzioni ed incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo".
Note all'art. 3: - Per il riferimento all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7) della legge n. 421/1992, vedi nota all'art. 2.