Art. 3. 
                      Dichiarazione di volonta' 
  1.  La  dichiarazione  di  volonta'  rivolta   all'acquisto   della
cittadinanza di cui all'art. 2, comma  2,  della  legge  deve  essere
corredata della seguente documentazione: 
    a) atto di nascita; 
    b) atto di riconoscimento o copia autentica  della  sentenza  con
cui  viene  dichiarata  la  paternita'  o  maternita',  ovvero  copia
autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia
del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con  cui
viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti; 
    c) certificato di cittadinanza del genitore. 
  2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere
b)  e  c),  della  legge  deve  essere   corredata   della   seguente
documentazione: 
    a) atto di nascita; 
    b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del  padre  o
della madre o di uno degli  ascendenti  in  linea  retta  di  secondo
grado; 
    c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta. 
  3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi  dell'art.  4,
comma 1, lettera c), della legge l'interessato  deve  aver  risieduto
legalmente  in  Italia   senza   interruzioni   nell'ultimo   biennio
antecedente il conseguimento della maggiore eta'  e  sino  alla  data
della dichiarazione di volonta'. 
  4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma  2,  della
legge deve essere corredata della seguente documentazione: 
    a) atto di nascita; 
    b) documentazione relativa alla residenza. 
 
          Nota all'art. 3:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.  91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza):
             "Art.  2,  comma  2.  -  Se  il  figlio  riconosciuto  o
          dichiarato  e'  maggiorenne  conserva  il  proprio stato di
          cittadinanza,  ma  puo'  dichiarare,  entro  un  anno   dal
          riconoscimento  o  dalla  dichiarazione  giudiziale, ovvero
          dalla  dichiarazione   di   efficacia   del   provvedimento
          straniero,  di  eleggere  la cittadinanza determinata dalla
          filiazione".
             "Art. 4. - 1. Lo straniero o  l'apolide,  del  quale  il
          padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di
          secondo  grado  sono  stati  cittadini per nascita, diviene
          cittadino:
               a) se presta effettivo servizio militare per lo  Stato
          italiano  e dichiara preventivamente di voler acquistare la
          cittadinanza italiana;
               b) se assume pubblico impiego  alle  dipendenze  dello
          Stato  anche  all'estero, e dichiara di voler acquistare la
          cittadinanza italiana;
               c) se, al raggiungimento della maggiore eta',  risiede
          legalmente   da   almeno  due  anni  nel  territorio  della
          Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
          voler acquistare la cittadinanza italiana.
             2.  Lo  straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
          legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento  della
          maggiore  eta',  diviene  cittadino  se  dichiara  di voler
          acquistare la cittadinanza italiana  entro  un  anno  dalla
          suddetta data".