Art. 3.
           Comparto del personale dipendente dai Ministeri
 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma
1, lettera A), comprende:
   - il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il  personale
appartenente  alle  ex qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli
60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,
n.  748,  e successive modificazioni ed integrazioni, ed il personale
in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   - i segretari comunali e provinciali.
  2. Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i  dipendenti
pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
   a) per la parte pubblica:
   -  dall'Agenzia  di  cui  all'art.  50  del decreto legislativo n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
   -  dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
  3. Per i segretari comunali e provinciali, il contratto  collettivo
di  cui  al  comma  2  definisce, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, soltanto  il  trattamento
economico.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, reca la "Disciplina
          delle funzioni  dirigenziali  nelle  amministrazioni  dello
          Stato, anche ad ordinamento autonomo". Gli articoli 60 e 61
          del  D.P.R.  n.  748/1972,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  prevedono  la  formazione  di  un  ruolo  ad
          esaurimento  in  cui  sono  confluiti  gli  impiegati delle
          carriere  direttive  non  inquadrati  nella  corrispondente
          carriera dei dirigenti.
             - Il D.P.R. n. 752/1976 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige  in
          materia di proporzionale negli uffici  statali  siti  nella
          provincia  di  Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
          pubblico impiego". Gli articoli 7 e 8 del predetto  decreto
          riguardano i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e
          degli  enti pubblici in servizio nella provincia di Bolzano
          e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale
          nonche' l'istituzione di ruoli locali del personale  civile
          delle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad ordinamento
          autonomo, aventi uffici nella provincia di Bolzano.
             - Si trascrive il comma 3 dell'art.  73  del  D.Lgs.  n.
          29/1993 come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs n. 546/1993:
          "3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 52, comma
          2,  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  riguardanti i
          segretari comunali e provinciali,  e  alla  legge  7  marzo
          1986,   n.   65   -   esclusi   gli  articoli  10  e  13  -
          sull'ordinamento della polizia municipale. Per il personale
          disciplinato  dalla  stessa  legge  7  marzo  1986,  n. 65,
          nonche'  per  i  segretari  comunali  e   provinciali,   il
          trattamento  economico e' definito nei contratti collettivi
          previsti dal presente decreto".
             - Si trascrive il comma 2 dell'art.  52  della  legge  8
          giugno   1990  n.  142,  sull'ordinamento  delle  autonomie
          locali: "2. La legge regola  l'istituzione  dell'albo  e  i
          requisiti    professionali    per    la    iscrizione,   la
          classificazione degli enti e il trattamento  economico,  le
          attribuzioni  e  le  responsabilita',  i trasferimenti ed i
          provvedimenti  disciplinari,  le  modalita'  di  accesso  e
          progressione  in  carriera, nonche' l'organismo collegiale,
          territorialmente  articolato,   presieduto   dal   Ministro
          dell'interno    o   da   un   suo   delegato   e   composto
          pariteticamente dai rappresentanti degli enti  locali,  del
          Ministero  dell'interno  e  dei  segretari,  preposto  alla
          tenuta dell'albo  e  chiamato  ad  esercitare  funzioni  di
          indirizzo  e  di  amministrazione  dei segretari comunali e
          provinciali. La legge disciplina altresi' le modalita'  del
          concorso  degli  enti  locali alla nomina e alla revoca del
          segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1".