Art. 3. Comparto del personale dipendente dai Ministeri 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende: - il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale appartenente alle ex qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; - i segretari comunali e provinciali. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. Per i segretari comunali e provinciali, il contratto collettivo di cui al comma 2 definisce, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, soltanto il trattamento economico.
Note all'art. 3: - Il D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, reca la "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Gli articoli 60 e 61 del D.P.R. n. 748/1972, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedono la formazione di un ruolo ad esaurimento in cui sono confluiti gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti. - Il D.P.R. n. 752/1976 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego". Gli articoli 7 e 8 del predetto decreto riguardano i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella provincia di Bolzano e in quella di Trento in uffici aventi competenza regionale nonche' l'istituzione di ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia di Bolzano. - Si trascrive il comma 3 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 29/1993 come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs n. 546/1993: "3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonche' per i segretari comunali e provinciali, il trattamento economico e' definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto". - Si trascrive il comma 2 dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali: "2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilita', i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalita' di accesso e progressione in carriera, nonche' l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresi' le modalita' del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1".