Art. 3. Comunita' scolastica 1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che interagisce con la piu' vasta comunitasociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1. 2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Nota all'art. 3: - L'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, reca la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia della scuola, il potenziamento degli organi collegiali scolastici, la definizione dello statuto dello studente e la riorganizzazione degli organismi di sostegno dell'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo.