Art. 3.
           Apparecchiature non soggette ad autorizzazione
  1.  Con  decreto  del  Ministro della sanita', sentiti il Consiglio
superiore di sanita', l'Istituto superiore di  sanita'  e  l'Istituto
superiore  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  nel  lavoro,  sono
individuate le apparecchiature R.M. non soggette ad autorizzazione  e
ne sono stabiliti i relativi "standards" di sicurezza ed impiego.
  2.  Le  apparecchiature  R.M.  "settoriali" - dedicate, cioe', agli
arti -, utilizzanti elettromagneti e/o magneti  permanenti  o  misti,
con  valori  di  campo statico di induzione magnetica non superiori a
0,5 Tesla, non sono soggette a  autorizzazione  all'installazione  ed
all'uso.
  3.  Le  predette apparecchiature possono essere installate in tutte
le strutture sanitarie  pubbliche  o  private,  comprese  quelle  non
dotate del servizio di radiologia diagnostica.
  4.  Le  apparecchiature  operano  sotto  la  responsabilita' di uno
specialista medico radiologo, il quale dovra' garantire  il  rispetto
delle  seguenti  norme  minime di sicurezza. Le linee isomagnetiche a
0,5 milliTesla (5 Gauss) debbono essere comprese in ogni  loro  parte
all'interno  del  locale  in cui e' installata l'apparecchiatura.  Il
locale deve considerarsi zona ad accesso controllato, con:
   divieto di accesso a persone non autorizzate;
   approntamento di idonea segnaletica  che  interdica  l'accesso  ai
portatori  di  pace-makers ed alle altre categorie di persone per cui
esiste controindicazione alla esposizione al campo magnetico;
   divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici mobili.