Art. 3.
  1.  Al  fine  dell'organizzazione  prevista  dal  capitolo  2  e in
conformita'   della   terminologia   specificata   nel   capitolo   1
dell'allegato, si stabilisce che:
    a)  il  Comando  generale del Corpo delle capitanerie di porto e'
l'organismo nazionale che  assicura  il  coordinamento  generale  dei
servizi  di  soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue
Coordination Center);
    b) le direzioni marittime costituiscono  i  centri  secondari  di
soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);
    c)  i  comandi  di  porto  costituiscono  le  unita'  costiere di
guardia;
    d) le unita' navali e gli  aeromobili  del  servizio  di  guardia
costiera   del   Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  appositamente
allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.