(Convenzione - art. 3)
    

                  Articolo 3
            Obblighi delle Parti contraenti
   
1.a)  Le  Parti contraenti prenderanno le misure opportune perche'
le norme di circolazione vigenti sul  loro  territorio  siano,  nella
sostanza,  conformi  alle disposizioni del capitolo II della presente
Convenzione.  A  condizione  che  esse  non  siano  in  alcun   punto
incompatibili con le suddette disposizioni:
i)    tali norme possono non riprendere quelle disposizioni che si
applicano a delle situazioni che non  si  verificano  sul  territorio
delle Parti contraenti di cui si trattasi:
ii)  tali norme, possono contenere delle disposizioni non previste
nel Capitolo II.
b)   Le disposizioni del presente paragrafo non obbligano le Parti
contraenti  a  prevedere  delle  sanzioni  penali per ogni violazione
delle disposizioni del  Capitolo  II  riprese  nelle  loro  norme  di
circolazione.
2.a)  Le  Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune
perche' le norme vigenti sul loro territorio per quanto  concerne  le
condizioni  tecniche  cui  debbono  soddisfare  gli  autoveicoli ed i
rimorchi, siano conformi  alle  disposizioni  dell'allegato  5  della
presente  Convenzione;  a  condizione che non siano in alcun punto in
contrasto con i principi di sicurezza che informano  le  disposizioni
anzidette,  tali  norme  possono  contenere  delle  disposizioni  non
previste nell'allegato sopra citato. Le Parti contraenti  prenderanno
inoltre  le  misure  opportune  perche' gli autoveicoli ed i rimorchi
immatricolati sul loro territorio siano  conformi  alle  disposizioni
dell'allegato   5   allorche'   s'immetteranno   nella   circolazione
internazionale.
b)   Le disposizioni del presente paragrafo  non  impongono  alcun
obbligo  alle  Parti  contraenti per quanto concerne le norme vigenti
sul loro territorio in materia di  condizioni  tecniche  cui  debbono
soddisfare  i  veicoli  a  motore  che non siano autoveicoli ai sensi
della presente Convenzione.
3.    Con riserva delle  deroghe  previste  nell'allegato  1  alla
presente Convenzione, le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere
in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed
i  rimorchi  che soddisfano alle condizioni definite dal capitolo III
della presente  Convenzione  ed  i  cui  conducenti  soddisfano  alle
condizioni  definite  dal  capitolo  IV;  esse saranno tenute anche a
riconoscere  i  certificati   di   immatricolazione   rilasciati   in
conformita'  con  le  disposizioni  del capitolo III come attestanti,
fino a prova contraria, che i veicoli che ne sono oggetto  soddisfano
alle condizioni definite nel suddetto capitolo III.
4.      Saranno  considerate  conformi  allo  scopo della presente
Convenzione  le  misure  che  le  Parti  contraenti  hanno  preso   o
prenderanno  sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o
multilaterali per ammettere in circolazione internazionale  sul  loro
territorio  degli  autoveicoli  o  dei  rimorchi che non soddisfano a
tutte  le  condizioni  definite  nel  capitolo  III  della   presente
Convenzione  e  per  riconoscere  al  di  fuori dei casi previsti nel
capitolo IV, la validita' sul loro territorio di permessi  rilasciati
da un'altra Parte contraente.
5.       Le  Parti  contraenti  saranno  tenute  ad  ammettere  in
circolazione internazionale sul loro territorio  i  velocipedi  ed  i
ciclomotori  che  soddisfano  alle  condizioni  tecniche  definite al
Capitolo V della presente Convenzione ed  il  cui  conducente  ha  la
propria   residenza   abituale   sul  territorio  di  un'altra  Parte
contraente. Nessuna Parte contraente potra' esigere che i  conducenti
di  velocipedi  o di ciclomotori in circolazione internazionale siano
titolari di un permesso di guida; tuttavia, le Parti contraenti  che,
in  conformita'  con  il  paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente
Convenzione  avranno  fatto  una  dichiarazione  per   assimilare   i
ciclomotori  ai  motocicli  potranno esigere un permesso di guida dai
conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale.
6.   Le Parti contraenti si impegnano a comunicare  a  ogni  Parte
contraente  che  ne  fara'  richiesta  le informazioni necessarie per
stabilire  l'identita'  della  persona  al  nome   della   quale   un
autoveicolo,   o   un   rimorchio  trainato  da  un  autoveicolo,  e'
immatricolato nel loro territorio, allorche'  la  domanda  presentata
indica  che  tale  veicolo  e'  stato  coinvolto  in un incidente sul
territorio della Parte contraente che ha avanzato la richiesta.
7.     Saranno considerate  conformi  allo  scopo  della  presente
Convenzione   le  misure  che  le  Parti  contraenti  hanno  preso  o
prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali  o
multilaterali, per facilitare la circolazione stradale internazionale
con  la  semplificazione  delle  formalita'  doganali,  di  polizia e
sanitarie e delle altre simili formalita', nonche'  le  misure  prese
per far coincidere le competenze e gli orari di apertura degli uffici
e dei posti doganali in uno stesso posto di frontiera.
8.    Le disposizioni dei paragrafi 3, 5 e 7 del presente articolo
non costituiscono un ostacolo al diritto di ogni Parte contraente  di
subordinare  l'ammissione  sul  proprio  territorio,  in circolazione
internazionale, degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi e dei
ciclomotori, nonche' dei loro conducenti e dei loro  occupanti,  alla
propria  regolamentazione  dei trasporti commerciali di viaggiatori e
di cose, alla propria regolamentazione in  materia  di  assicurazione
della   responsabilita'   civile   dei  conducenti  ed  alla  propria
regolamentazione  in  materia  doganale,  nonche'  in  generale  alle
proprie   regolamentazioni   in   campi  diversi  dalla  circolazione
stradale.