Articolo 3 Obblighi delle Parti contraenti 1.a) Le Parti contraenti prenderanno le misure opportune perche' le norme di circolazione vigenti sul loro territorio siano, nella sostanza, conformi alle disposizioni del capitolo II della presente Convenzione. A condizione che esse non siano in alcun punto incompatibili con le suddette disposizioni: i) tali norme possono non riprendere quelle disposizioni che si applicano a delle situazioni che non si verificano sul territorio delle Parti contraenti di cui si trattasi: ii) tali norme, possono contenere delle disposizioni non previste nel Capitolo II. b) Le disposizioni del presente paragrafo non obbligano le Parti contraenti a prevedere delle sanzioni penali per ogni violazione delle disposizioni del Capitolo II riprese nelle loro norme di circolazione. 2.a) Le Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune perche' le norme vigenti sul loro territorio per quanto concerne le condizioni tecniche cui debbono soddisfare gli autoveicoli ed i rimorchi, siano conformi alle disposizioni dell'allegato 5 della presente Convenzione; a condizione che non siano in alcun punto in contrasto con i principi di sicurezza che informano le disposizioni anzidette, tali norme possono contenere delle disposizioni non previste nell'allegato sopra citato. Le Parti contraenti prenderanno inoltre le misure opportune perche' gli autoveicoli ed i rimorchi immatricolati sul loro territorio siano conformi alle disposizioni dell'allegato 5 allorche' s'immetteranno nella circolazione internazionale. b) Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo alle Parti contraenti per quanto concerne le norme vigenti sul loro territorio in materia di condizioni tecniche cui debbono soddisfare i veicoli a motore che non siano autoveicoli ai sensi della presente Convenzione. 3. Con riserva delle deroghe previste nell'allegato 1 alla presente Convenzione, le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi che soddisfano alle condizioni definite dal capitolo III della presente Convenzione ed i cui conducenti soddisfano alle condizioni definite dal capitolo IV; esse saranno tenute anche a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformita' con le disposizioni del capitolo III come attestanti, fino a prova contraria, che i veicoli che ne sono oggetto soddisfano alle condizioni definite nel suddetto capitolo III. 4. Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali per ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio degli autoveicoli o dei rimorchi che non soddisfano a tutte le condizioni definite nel capitolo III della presente Convenzione e per riconoscere al di fuori dei casi previsti nel capitolo IV, la validita' sul loro territorio di permessi rilasciati da un'altra Parte contraente. 5. Le Parti contraenti saranno tenute ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i velocipedi ed i ciclomotori che soddisfano alle condizioni tecniche definite al Capitolo V della presente Convenzione ed il cui conducente ha la propria residenza abituale sul territorio di un'altra Parte contraente. Nessuna Parte contraente potra' esigere che i conducenti di velocipedi o di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida; tuttavia, le Parti contraenti che, in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 54 della presente Convenzione avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli potranno esigere un permesso di guida dai conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale. 6. Le Parti contraenti si impegnano a comunicare a ogni Parte contraente che ne fara' richiesta le informazioni necessarie per stabilire l'identita' della persona al nome della quale un autoveicolo, o un rimorchio trainato da un autoveicolo, e' immatricolato nel loro territorio, allorche' la domanda presentata indica che tale veicolo e' stato coinvolto in un incidente sul territorio della Parte contraente che ha avanzato la richiesta. 7. Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, per facilitare la circolazione stradale internazionale con la semplificazione delle formalita' doganali, di polizia e sanitarie e delle altre simili formalita', nonche' le misure prese per far coincidere le competenze e gli orari di apertura degli uffici e dei posti doganali in uno stesso posto di frontiera. 8. Le disposizioni dei paragrafi 3, 5 e 7 del presente articolo non costituiscono un ostacolo al diritto di ogni Parte contraente di subordinare l'ammissione sul proprio territorio, in circolazione internazionale, degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi e dei ciclomotori, nonche' dei loro conducenti e dei loro occupanti, alla propria regolamentazione dei trasporti commerciali di viaggiatori e di cose, alla propria regolamentazione in materia di assicurazione della responsabilita' civile dei conducenti ed alla propria regolamentazione in materia doganale, nonche' in generale alle proprie regolamentazioni in campi diversi dalla circolazione stradale.