Articolo 3 1. Ogni Stato potra' al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' o ad ogni successivo momento, dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che l'Accordo diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque tra essi di cui assicura i rapporti internazionali. L'Accordo diverra' applicabile al territorio o ai territori designato(i) nella notifica trenta giorni dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che avra' effettuato una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' in qualsiasi data successiva, con notifica diretta al Segretario generale, dichiarare che l'Accordo cessera' di essere applicabile al territorio designato nella notifica e l'Accordo cessera' di essere applicabile al detto territorio un anno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto tale notifica.