(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
1. Ogni Stato potra' al momento in cui  firmera'  o  ratifichera'  il
presente  Accordo  o  vi  aderira'  o  ad  ogni  successivo  momento,
dichiarare con notifica diretta al Segretario generale che  l'Accordo
diviene applicabile a tutti i territori o ad uno qualunque  tra  essi
di  cui  assicura  i  rapporti  internazionali.  L'Accordo   diverra'
applicabile al territorio o ai territori designato(i) nella  notifica
trenta giorni dopo la  data  in  cui  il  Segretario  generale  avra'
ricevuto tale notifica o alla data di entrata in vigore  dell'Accordo
per lo Stato che invia la notifica, se tale data e'  posteriore  alla
precedente. 
2. Ogni Stato che avra' effettuato una dichiarazione  in  virtu'  del
paragrafo  1  del  presente  articolo  potra'   in   qualsiasi   data
successiva, con notifica diretta al Segretario  generale,  dichiarare
che l'Accordo cessera' di essere applicabile al territorio  designato
nella notifica e l'Accordo cessera' di essere  applicabile  al  detto
territorio un anno dopo la data in cui il Segretario  generale  avra'
ricevuto tale notifica.