Art. 3
            Apparecchiature terminali ed apparati di rete

  1.  Le  apparecchiature  terminali  e  gli  apparati  di  rete,  da
collegare  alla  rete pubblica di telecomunicazioni per l'offerta dei
servizi  di  cui  all'art. 1, devono essere preventivamente approvati
dal  Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni ed inclusi nei
relativi registri pubblici.
  2.  L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione
degli   apparati   di   rete  devono  essere  effettuati  da  imprese
autorizzate  ai  sensi dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta  il testo dell'allegato 13 al decreto del
          Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  23  maggio
          1992, n. 314:
                                                         "ALLEGATO 13
          DISCIPLINA   RELATIVA   AL   RILASCIO  ALLE  IMPRESE  DELLE
          AUTORIZZAZIONI   PER    L'INSTALLAZIONE,    IL    COLLAUDO,
          L'ALLACCIAMENTO  E  LA  MANUTENZIONE  DELLE APPARECCHIATURE
          TERMINALI.
             Art. 1. - 1. Le autorizzazioni rilasciate  alle  imprese
          hanno   validita'  di  tre  anni  su  tutto  il  territorio
          nazionale a decorrere  dalla  data  indicata  nel  relativo
          atto.
             2.  L'autorizzazione  non  e'  cedibile  a  terzi  senza
          l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto.  Cio'  vale
          anche in caso di subentro nella titolarita' dell'impresa.
             Art.  2.  -  1.  Le  autorizzazioni sono distinte in due
          classi:
               a) installatori e/o manutentori;
               b) costruttori.
             2.  L'autorizzazione  per  la  classe  installatori  e/o
          manutenori e' suddivisa in tre gradi:
               a)     primo    grado:    consente    l'installazione,
          l'ampliamento e l'allacciamento nonche' la manutenzione  di
          impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialita';
               b)  secondo grado: consente le stesse operazioni del 1
          grado relativamente ad impianti interni con capacita'  fino
          a  400  terminazioni interne per voce e dati con esclusione
          di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;
               c) terzo grado: consente le  operazioni  del  2  grado
          relativamente   ad  impianti  interni  per  sola  fonia  di
          capacita' fino a 120 derivati.
             3. L'autorizzazione per la classe  costruttori  consente
          alle  imprese  costruttrici  di  apparecchiature  terminali
          l'installazione, l'allacciamento  e/o  la  manutenzione  di
          impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature.
             Art.  3.  -  1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa
          interessata deve dimostrare di  possedere,  all'atto  della
          presentazione  della  domanda di cui all'art. 4, i seguenti
          requisiti di idoneita':
               a) classe installatori e/o manutentori:
              1) primo grado:
               1.1) personale tecnico dipendente:
                una unita' addetta alla progettazione degli impianti;
                una unita' addetta alla direzione dei lavori;
                otto  unita'  addette  all'esecuzione  dei lavori e/o
          alla manutenzione delle apparecchiature terminali;
               1.2) strumenti di misura:
                dotazione individuale di strumentazione di  base  per
          ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori;
                misuratore   di   terra   e  multimetro  digitale  da
          laboratorio,   oscilloscopio    50    MHz,    impulsografo,
          analizzatore  di  spettro,  analizzatore  di protocollo per
          reti  locali,  un  reflettometro  per  reti  locali  ed  un
          personal  computer portatile con schede di accesso per reti
          locali;  la  strumentazione  deve  essere   conforme   alle
          specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
               1.3) locali:
                uffici:  un  locale ad uso ufficio presso cui ha sede
          l'impresa;
                magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad  uso
          esclusivo   dell'impresa   che  possa  contenere  le  varie
          apparecchiature di telecomunicazioni,  le  attrezzature  di
          cantiere e di squadra;
               1.4) automezzi:
                cinque automezzi di cui due autofurgoni;
               1.5) assicurazione:
                copertura   assicurativa  di  responsabilita'  civile
          verso terzi;
              2) secondo grado:
               2.1) personale tecnico dipendente:
                una unita' addetta alla direzione dei lavori;
                quattro unita' addette all'esecuzione dei lavori  e/o
          alla manutenzione delle apparecchiature terminali;
               2.2) strumenti di misura:
                dotazione  individuale  di strumentazione di base per
          ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori;
                misuratore  di  terra  e   multimetro   digitale   da
          laboratorio, impulsografo o impulsometro, reflettometro per
          reti  locali;  la  strumentazione deve essere conforme alle
          specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
                la strumentazione va  inoltre  integrata  con  quella
          specifica indicata dal costruttore delle apparecchiature;
               2.3) locali: come il primo grado;
               2.4) automezzi:
                tre automezzi di cui un autofurgone;
               2.5) assicurazione:
                copertura   assicurativa  di  responsabilita'  civile
          verso terzi;
              3) terzo grado:
               3.1) personale tecnico dipendente:
                una unita' addetta alla direzione dei lavori;
                due unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla
          manutenzione delle apparecchiature terminali;
               3.2) strumenti di misura:
                dotazione  individuale  di strumentazione di base per
          ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori;
                misuratore   di   terra,   multimetro   digitale   da
          laboratorio   e   strumentazione   specifica  indicata  dal
          costruttore degli apparati per i quali e' stata ottenuta la
          licenza;
               3.3) locali: come il primo grado;
               3.4) assicurazione:
                copertura  assicurativa  di  responsabilita'   civile
          verso terzi.
              4)  i  privati, che con proprio personale specializzato
          intendono   provvedere   alla   installazione,    collaudo,
          allacciamento     e    manutenzione    di    impianti    di
          telecomunicazioni su fondi di loro proprieta' o  dei  quali
          essi   abbiano  titolo  a  disporre,  debbono  ottenere  la
          relativa autorizzazione;
              5) in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al  primo
          e  secondo  grado,  i requisiti di cui, rispettivamente, ai
          punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5)  e,  quanto  al
          terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4);
               b) classe costruttori:
               la   costruzione   di   apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazioni e' requisito sufficiente per l'iscrizione
          alla classe costruttori.
             Art. 4. - 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla
          classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare
          o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale delle
          telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale
          deve  essere  specificato  il   grado   di   autorizzazione
          richiesto.
             2.  Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in
          regola con l'imposta di bollo:
               a)   certificato    di    iscrizione    alla    camera
          dell'industra,  del  commercio  e  dell'artigianato od alla
          cancelleria del tribunale comprovante l'attivita' specifica
          dell'impresa;
               b) certificato generale del casellario  giudiziale  di
          chi rappresenta legalmente l'impresa;
               c)  copia  conforme della scheda di carico o documento
          equipollente  attestante,  alla   data   dell'istanza,   il
          legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;
               d)  copia  conforme  degli  atti  di  proprieta' o dei
          documenti attestanti la legittima disponibilita'  dei  beni
          immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;
               e)   copia  conforme  della  polizza  assicurativa  di
          responsabilita' civile verso terzi;
               f) documento rilasciato  dai  competenti  uffici,  del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale attestante
          che l'impresa  ha  alle  proprie  dipendenze  il  personale
          previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;
               g)  copia conforme di attestati di abilitazione per il
          personale  dipendente  addetto   alla   progettazione   e/o
          direzione dei lavori in cui si certifichi:
               1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o
          direzione   dei   lavori   presso   case   costruttrici  di
          apparecchiature rientranti nel primo grado o esperienza  di
          almeno  due  anni alle dipendenze di ditte gia' autorizzate
          di primo grado;
               2) per il secondo grado: esperienza di  direzione  dei
          lavori   presso   case   costruttrici   di  apparecchiature
          rientranti nel secondo grado o  esperienza  di  almeno  due
          anni alle dipendenze di ditte gia' autorizzate di secondo o
          primo grado;
               3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case
          costruttrici  di apparecchiature rientranti nel terzo grado
          o alle dipendenze di ditte gia' autorizzate;
               4) per ditte gia' autorizzate si intendono quelle  che
          abbiano  ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del
          4 ottobre 1982, citato nelle premesse;
               h)    ricevuta    del     versamento     in     favore
          dell'Amministrazione,   a  titolo  di  rimborso  spese  per
          istruttoria, delle somme:
               L. 1.000.000 per il primo grado;
               L. 500.000 per il secondo grado;
               L. 200.000 per il terzo grado;
               L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione  e  per
          la classe costruttori.
             3.  Le  imprese  che  chiedono  l'autorizzazione  per la
          installazione  e/o   manutenzione   delle   apparecchiature
          terminali  possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
          15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il
          possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d)  del
          comma 2.
             4.  Tali  requisiti vanno successivamente documentati, a
          richiesta  dell'Amministrazione,  ai  fini   del   rilascio
          dell'autorizzazione.
             5.  Per  le  imprese  che chiedono di effettuare la sola
          manutenzione delle apparecchiature  terminali  non  occorre
          allegare  all'istanza  la documentazione di cui al comma 2,
          lettera g).
             6.  Per  la  classe  costruttori   e'   sufficiente   la
          presentazione  dell'istanza  corredata dai documenti di cui
          al comma 2, lettere a) ed e).
             Art.   5.   -   1.    L'Ispettorato    generale    delle
          telecomunicazioni,  qualora  risulti comprovato il possesso
          dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          domanda,   a   provvedere   al  pagamento  della  tassa  di
          concessione governativa prevista dal n.  117,  lettera  a),
          della  tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e
          successive modifiche,  e  rilascia  l'autorizzazione  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  relativa
          attestazione di versamento.
             2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale
          notizia  al  gestore  del  servizio  pubblico ed agli altri
          organi dell'Amministrazione interessati.
             3.   Qualora   la   documentazione   esaminata   risulti
          irregolare o incompleta, l'impresa e' invitata a provvedere
          per la regolarizzazione o l'integrazione.
             4.   Se   la   regolarizzazione   o  l'integrazione  non
          intervengono entro il termine di trenta giorni  dalla  data
          della  richiesta,  la procedura per l'autorizzazione non ha
          seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.
             5. Le imprese autorizzate,  nel  rispetto  dell'art.  2,
          comma  1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in
          apposito albo, suddiviso per classi  e  per  gradi,  tenuto
          dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.
             Art.    6.    -    1.   L'Ispettorato   generale   delle
          telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di
          almeno un sopralluogo, senza  preavviso,  presso  l'impresa
          autorizzata   al  fine  di  constatare  la  permanenza  dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 3.
             2. Al termine del sopralluogo viene redatto un  rapporto
          da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento.
             Art.  7. - 1. L'efficacia dell'autorizzazione e' sospesa
          con   provvedimento   dell'Ispettorato    generale    delle
          telecomunicazioni   quando  a  carico  dell'impresa  o  dei
          titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:
               a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di
          liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;
               b) siano in corso procedimenti per reati per  i  quali
          sia  prevista una pena restrittiva della liberta' personale
          superiore   a   tre   anni   nonche'    procedimenti    per
          l'applicazione   di   misure   di  sicurezza  o  misure  di
          prevenzione;
               c) infrazione, debitamente accertata e di  particolare
          rilevanza,  alle  leggi  sociali  e  ad  ognl altro obbligo
          derivante dal rapporto di lavoro;
               d)   mancanza   di    copertura    assicurativa    per
          responsabilita' civile verso terzi;
               e)    inosservanza    dell'obbligo    riguardante   la
          consistenza  minima  e  la  qualificazione  del   personale
          tecnico.
             2.  L'efficacia dell'autorizzazione e' altresi' sospesa,
          previa diffida ad adempiere nel termine massimo  di  trenta
          giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi
          previsti  all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo
          prescritto.
             3. In caso di reiterate  inadempienze  al  disposto  del
          comma  1,  lettere c), d) ed e), e del comma 2, nonche' nel
          caso di inottemperanza alle  diffide  di  cui  al  medesimo
          comma 2, e' disposta la revoca dell'autorizzazione.
             4.   I   provvedimenti   di   sospensione  e  di  revoca
          dell'autorizzazione   sono   notificati    all'impresa    e
          comunicati al gestore del servizio pubblico.
             Art.  8. - 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza
          di validita' dell'autorizzazione, le imprese che  intendano
          proseguire   la   propria   attivita'   debbono  presentare
          all'Ispettorato  generale   delle   telecomunicazioni   una
          richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari, ai sensi e
          per  gli  effetti  della  legge 4 gennaio 1968, n.  15, che
          sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado
          di appartenenza.
             2. Le imprese di  installazione  e/o  manutenzione  gia'
          autorizzate,   che  intendano  essere  abilitate  al  grado
          superiore, debbono presentare  apposita  istanza  ai  sensi
          dell'art. 4.
             3.   L'Ispettorato   generale   delle  telecomunicazioni
          rilascia una nuova autorizzazione con  validita'  triennale
          entro  la  scadenza  della precedente autorizzazione ovvero
          comunica i motivi della reiezione della richiesta.
             Art. 9. - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto
          ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non
          chiedano una nuova  autorizzazione  a  norma  del  presente
          decreto,   possono  continuare  ad  esercitare  la  propria
          attivita'  fino  alla  scadenza  dell'autorizzazione   gia'
          rilasciata".