Art. 3 Apparecchiature terminali ed apparati di rete 1. Le apparecchiature terminali e gli apparati di rete, da collegare alla rete pubblica di telecomunicazioni per l'offerta dei servizi di cui all'art. 1, devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inclusi nei relativi registri pubblici. 2. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli apparati di rete devono essere effettuati da imprese autorizzate ai sensi dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314: "ALLEGATO 13 DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI. Art. 1. - 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validita' di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto. 2. L'autorizzazione non e' cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto. Cio' vale anche in caso di subentro nella titolarita' dell'impresa. Art. 2. - 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi: a) installatori e/o manutentori; b) costruttori. 2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutenori e' suddivisa in tre gradi: a) primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonche' la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialita'; b) secondo grado: consente le stesse operazioni del 1 grado relativamente ad impianti interni con capacita' fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica; c) terzo grado: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad impianti interni per sola fonia di capacita' fino a 120 derivati. 3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature. Art. 3. - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneita': a) classe installatori e/o manutentori: 1) primo grado: 1.1) personale tecnico dipendente: una unita' addetta alla progettazione degli impianti; una unita' addetta alla direzione dei lavori; otto unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali; 1.2) strumenti di misura: dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori; misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore; 1.3) locali: uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa; magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa che possa contenere le varie apparecchiature di telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra; 1.4) automezzi: cinque automezzi di cui due autofurgoni; 1.5) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilita' civile verso terzi; 2) secondo grado: 2.1) personale tecnico dipendente: una unita' addetta alla direzione dei lavori; quattro unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali; 2.2) strumenti di misura: dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori; misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore; la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiature; 2.3) locali: come il primo grado; 2.4) automezzi: tre automezzi di cui un autofurgone; 2.5) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilita' civile verso terzi; 3) terzo grado: 3.1) personale tecnico dipendente: una unita' addetta alla direzione dei lavori; due unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali; 3.2) strumenti di misura: dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori; misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali e' stata ottenuta la licenza; 3.3) locali: come il primo grado; 3.4) assicurazione: copertura assicurativa di responsabilita' civile verso terzi. 4) i privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti di telecomunicazioni su fondi di loro proprieta' o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione; 5) in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4); b) classe costruttori: la costruzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni e' requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori. Art. 4. - 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto. 2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo: a) certificato di iscrizione alla camera dell'industra, del commercio e dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attivita' specifica dell'impresa; b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa; c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi; d) copia conforme degli atti di proprieta' o dei documenti attestanti la legittima disponibilita' dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3; e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilita' civile verso terzi; f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto; g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi: 1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel primo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gia' autorizzate di primo grado; 2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gia' autorizzate di secondo o primo grado; 3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte gia' autorizzate; 4) per ditte gia' autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse; h) ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria, delle somme: L. 1.000.000 per il primo grado; L. 500.000 per il secondo grado; L. 200.000 per il terzo grado; L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori. 3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle apparecchiature terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2. 4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al comma 2, lettera g). 6. Per la classe costruttori e' sufficiente la presentazione dell'istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e). Art. 5. - 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera a), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento. 2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati. 3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa e' invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione. 4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate. 5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni. Art. 6. - 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 3. 2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento. Art. 7. - 1. L'efficacia dell'autorizzazione e' sospesa con provvedimento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi: a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento; b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni nonche' procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione; c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ognl altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro; d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi; e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico. 2. L'efficacia dell'autorizzazione e' altresi' sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto. 3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere c), d) ed e), e del comma 2, nonche' nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2, e' disposta la revoca dell'autorizzazione. 4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico. Art. 8. - 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validita' dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attivita' debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza. 2. Le imprese di installazione e/o manutenzione gia' autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 4. 3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validita' triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta. Art. 9. - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attivita' fino alla scadenza dell'autorizzazione gia' rilasciata".