Art. 3. Criteri generali di investimento e di valutazione 1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche devono essere di proprieta' dell'impresa e liberi da vincoli o gravami di qualsiasi natura. 2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, i valori mobiliari non negoziati in un mercato regolamentato di cui ai punti A1.1b), A1.2b) ed A3.1b), con esclusione delle azioni emesse da imprese di assicurazione, banche e societa' di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se realizzabili a breve. Per realizzabilita' a breve si deve intendere la possibilita' concreta di negoziare i suddetti valori in un mercato non regolamentato sufficientemente liquido. 3. Fermi restando i criteri di valutazione indicati all'art. 27, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, laddove non diversamente disposto nella descrizione delle singole attivita', queste ultime devono essere valutate, ai fini della copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati in sede di redazione del bilancio d'esercizio. Tuttavia, il maggior valore degli elementi dell'attivo risultante dall'utilizzo della facolta' di deroga ai criteri di valutazione prevista dall'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 non e' considerato ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad eccezione delle rivalutazioni gia' iscritte nell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 4. Come stabilito dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le imprese, fatte salve le deroghe previste nel citato art. 28, devono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. Secondo tale principio, deve esistere correlazione, in termini di valuta, tra gli impegni tecnici e le attivita' a copertura, in modo da assicurare che a variazioni del valore degli impegni, dovute ad oscillazione del corso dei cambi, corrispondano equivalenti variazioni del valore delle attivita' a copertura. A tal fine, in relazione alla definizione di congruenza di cui all'art. 1, lettera t), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 si precisa che per "realizzabilita' nella valuta in cui sono esigibili gli impegni" non deve intendersi la mera possibilita' di convertire il controvalore di un'attivita' in quella valuta, bensi' che il controvalore ricavabile dalla realizzazione dell'attivita' stessa sia denominato in quella valuta, anche se si tratta di attivita' che per loro natura (es. beni immobili) non sono formalmente espressi in una determinata moneta. 5. Il principio contenuto nell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 si applica anche in relazione alla verifica della corretta applicazione delle regole sulla congruenza.