Art. 3.
   1.   Per   le   quote   incluse  nelle  domande  di  rimborso  per
inesigibilita', verranno compilati separati elenchi (Modelli 7, 14  e
16).  Gli  importi  dei  residui  riscossi  dal nuovo concessionario,
riferiti a partite comprese in domande di rimborso per inesigibilita'
nel frattempo liquidate, sono versati all'erario ed agli  altri  enti
impositori destinatari dell'entrata ai sensi dell'art. 88 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   43/1988.     Il  cessato
concessionario, nel termine di dieci giorni dall'avvenuto rimborso di
quote  incluse  negli  elenchi,  ha  l'obbligo  di  darne  tempestiva
comunicazione  al  concessionario subentrante con l'indicazione degli
estremi delle domande di rimborso cui tali quote si riferiscono.
   2. Nello stesso termine di  cui  al  comma  1,  gli  uffici  delle
imposte   dirette   interessati   avranno   cura  di  dare  anch'essi
comunicazione al concessionario subentrante  delle  quote  ammesse  a
rimborso.