Art. 3. Disposizioni comuni per tutti i gradi e ordine di scuole 3.1. Per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, i provveditori agli studi predispongono piani provinciali di aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche che si discostino maggiormente dai parametri previsti dall'art. 51, comma 4, del testo unico citato nelle premesse, nel rispetto dei criteri richiamati dal presente articolo e da quelli successivi. 3.2. I criteri e parametri di riferimento indicati nel presente decreto vanno applicati valutando comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 e gli effetti negativi, sull'efficacia dei processi formativi, determinati dall'esiguita' delle dimensioni degli istituti interessati. Assumono, al riguardo, particolare rilievo, in vista del mantenimento dell'assetto esistente, i disagi conseguenti all'aggregazione (ad altra istituzione) o alla soppressione di scuole funzionanti nelle localita' di montagna, nelle piccole isole e nelle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da condizioni economiche e socio culturali particolarmente critiche. 3.3. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 2 e di assicurare stabilita' nel tempo alle istituzioni scolastiche esistenti, con riferimento alle rispettive aree territoriali di pertinenza, possono essere disposti interventi nei confronti di scuole funzionanti con un numero di classi superiore a quello minimo previsto dal testo unico gia' citato. 3.4. Nell'indicare l'ordine di priorita' degli interventi proposti e le istituzioni di riferimento, nei casi di aggregazione o fusioni, i provveditori debbono tener conto: delle caratteristiche funzionali e giuridiche delle strutture edilizie utilizzate dalle singole scuole (dimensioni, ente proprietario dell'edificio, corrispondenza alle norme di igiene del lavoro, prevenzione degli incendi e sicurezza antinfortunistica, esistenza di laboratori, mense, palestre, servizi di trasporto pubblico ed ogni altro elemento connesso all'agibilita' e raggiungibilita' dell'immobile); delle iniziative in atto di educazione permanente e formazione ricorrente, come corsi per lavoratori-studenti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, corsi integrati o convenzionati con organismi formativi delle regioni o di enti locali, nonche' corsi preordinati al rientro nel sistema formativo di giovani adulti; dei posti di personale direttivo vacanti e dei prevedibili collocamenti a riposo dello stesso personale, senza, peraltro, subordinare gli interventi, su istituti di limitate dimensioni, alla vacanza del relativo ufficio di direzione o presidenza. 3.5. I provvedimenti di aggregazione o fusione concernenti scuole nelle quali siano state avviate iniziative sperimentali di innovazione degli ordinamenti e delle strutture ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994 citato nelle premesse, sono adottati senza pregiudicare la prosecuzione dei peculiari percorsi formativi. 3.6. Ai fini di cui al presente decreto le classi delle scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili statali e quelle delle scuole medie annesse agli istituti d'arte sono unitariamente computate, salvo il disposto di cui al successivo art. 4. Ove ne ricorrano i presupposti generali, si applicano le disposizioni dello stesso articolo alle scuole medie statali annesse ai conservatori di musica, contemplate dall'art. 16 della legge 13 dicembre 1962, n. 1859. 3.7. Con riguardo agli istituti di istruzione secondaria superiore, i provveditori agli studi, in attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Unione delle province d'Italia, promuovono accordi di programma con le province competenti, aperti alla partecipazione di tutti gli Enti territoriali interessati nell'ambito provinciale.