Art. 3.
                         Disposizioni comuni
                per tutti i gradi e ordine di scuole
  3.1. Per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, i provveditori agli
studi  predispongono  piani  provinciali  di  aggregazione, fusione o
soppressione  delle  istituzioni  scolastiche   che   si   discostino
maggiormente  dai parametri previsti dall'art. 51, comma 4, del testo
unico citato nelle premesse, nel rispetto dei criteri richiamati  dal
presente articolo e da quelli successivi.
  3.2.  I  criteri  e  parametri di riferimento indicati nel presente
decreto vanno  applicati  valutando  comparativamente  gli  eventuali
disagi  derivanti  dai  provvedimenti di cui al comma 1 e gli effetti
negativi,  sull'efficacia   dei   processi   formativi,   determinati
dall'esiguita' delle dimensioni degli istituti interessati. Assumono,
al   riguardo,   particolare   rilievo,  in  vista  del  mantenimento
dell'assetto esistente, i  disagi  conseguenti  all'aggregazione  (ad
altra  istituzione)  o  alla soppressione di scuole funzionanti nelle
localita' di montagna, nelle piccole isole e nelle zone a rischio  di
devianza   minorile   e  giovanile  o  caratterizzate  da  condizioni
economiche e socio culturali particolarmente critiche.
  3.3. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 2  e  di
assicurare   stabilita'   nel   tempo  alle  istituzioni  scolastiche
esistenti, con  riferimento  alle  rispettive  aree  territoriali  di
pertinenza,  possono  essere  disposti  interventi  nei  confronti di
scuole funzionanti con un numero di classi superiore a quello  minimo
previsto dal testo unico gia' citato.
  3.4.  Nell'indicare l'ordine di priorita' degli interventi proposti
e le istituzioni di riferimento, nei casi di aggregazione o  fusioni,
i provveditori debbono tener conto:
   delle  caratteristiche  funzionali  e  giuridiche  delle strutture
edilizie  utilizzate   dalle   singole   scuole   (dimensioni,   ente
proprietario  dell'edificio,  corrispondenza alle norme di igiene del
lavoro, prevenzione  degli  incendi  e  sicurezza  antinfortunistica,
esistenza  di  laboratori,  mense,  palestre,  servizi  di  trasporto
pubblico  ed  ogni   altro   elemento   connesso   all'agibilita'   e
raggiungibilita' dell'immobile);
   delle  iniziative  in  atto  di educazione permanente e formazione
ricorrente,  come  corsi  per  lavoratori-studenti   finalizzati   al
conseguimento  di  titoli  di studio, corsi integrati o convenzionati
con organismi formativi delle regioni o di enti locali, nonche' corsi
preordinati al rientro nel sistema formativo di giovani adulti;
  dei  posti  di  personale  direttivo  vacanti  e  dei   prevedibili
collocamenti  a  riposo  dello  stesso  personale,  senza,  peraltro,
subordinare gli interventi, su istituti di limitate dimensioni,  alla
vacanza del relativo ufficio di direzione o presidenza.
  3.5.  I  provvedimenti di aggregazione o fusione concernenti scuole
nelle  quali  siano  state   avviate   iniziative   sperimentali   di
innovazione  degli  ordinamenti  e delle strutture ai sensi dell'art.
278 del decreto legislativo n. 297/1994 citato nelle  premesse,  sono
adottati  senza  pregiudicare  la prosecuzione dei peculiari percorsi
formativi.
  3.6.  Ai  fini  di  cui  al presente decreto le classi delle scuole
annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili statali  e
quelle   delle   scuole  medie  annesse  agli  istituti  d'arte  sono
unitariamente computate, salvo il disposto di cui al successivo  art.
4.   Ove  ne  ricorrano  i  presupposti  generali,  si  applicano  le
disposizioni dello stesso articolo alle scuole medie statali  annesse
ai  conservatori  di  musica, contemplate dall'art. 16 della legge 13
dicembre 1962, n. 1859.
  3.7. Con riguardo agli istituti di istruzione secondaria superiore,
i provveditori agli studi,  in  attuazione  del  protocollo  d'intesa
stipulato tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Unione delle
province  d'Italia,  promuovono  accordi di programma con le province
competenti, aperti alla partecipazione di tutti gli Enti territoriali
interessati nell'ambito provinciale.