Art. 3.
  1.   Costituiscono   entrate   dell'Ente   Parco  da  destinare  al
conseguimento dei fini istitutivi:
    a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
    b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
    c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
    d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro  di
cui  all'art.  3  della  legge  2  agosto  1982, n. 512, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    e) gli eventuali redditi patrimoniali;
    f) i canoni delle concessioni previste dalla  legge,  i  proventi
dei  diritti  di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti
dai servizi resi;
    g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
    h) i proventi delle  sanzioni  derivanti  da  inosservanza  delle
norme regolamentari;
    i)  ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione all'attivita'
dell'Ente Parco.
  2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono  posti  a  carico
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.