Art. 3.
Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale
attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del
personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le
proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del
personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e
l'addestramento del personale addetto alla prevenzione,
all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi
di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle
elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959,
n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e
nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione,
addestramento e di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e'
assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in
base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse
modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del
costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al
comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero
dell'interno per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva
ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento
di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneita' ai lavoratori
designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che
hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.
Riferimenti normativi:
(a) Si trascrive il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 626/1994:
"1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione al tipo di attivita', al numero dei
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno
o piu' decreti nei quali sono definiti:
a) (omissis);
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione".
(b) Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca:
"Attuazione delle direttive 83/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Si
riporta il testo dell'art. 12 e del comma 1 dell'art. 23,
come modificati dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242:
"Art. 12 (Disposizioni generali). - 1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e
da' istruzioni affinche' i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non puo' essere evitato,
cessare la loro attivita', ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinche'
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di
altre persone e nell'impossibilita' di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unita' produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato".
"Art. 23 (Vigilanza),comma 1. - La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta
dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche', per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano".
Si riporta il testo delle lettere a) e q) del comma 5
dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dal
D.Lgs. n. 242/1996, sopracitate:
"5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b)-p) (omissis);
q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita',
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti".
(c) Il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689, reca:
"Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai
fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
comando del Corpo dei vigili del fuoco". Si riportano, di
seguito, le tabelle A e B:
"TABELLA A
Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si
sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti (art. 36, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).
Numero d'ordine Denominazione e settore di attivita'
-- --
1 Officine od impianti per la produzione di gas combustibili
ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri
processi.
2 Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a
successive trasformazioni.
3 Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti
o liquefatti.
4 Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili:
compressi, per capacita' complessiva delle bombole superiore a
2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas
superiori a 500 kg.
5 Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di
metano e di gas idrocarburati.
6 Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.
7 Trattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di
acetilene, etilene ed altri gas carburati.
8 Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con
l'impiego di gas combustibili con impianto generatore
centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
9 Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro
con l'impiego di oltre 15 cannelli a gas.
10 Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli
olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione,
raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di
rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di
combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina,
ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini,
produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di
olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni
affini).
11 Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii
minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o
combustibili, per quantita' superiori a 500 kg.
12 Autorimesse pubbliche.
13 Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione
e riparazione di motori a combustione interna.
14 Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili,
calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego di
sostanze infiammabili.
15 Estrazione di olii con solventi infiammabili.
16 Produzione della glicerina con esclusione del processo per
idrolisi dai grassi.
17 Produzione di acqua ragia vegetale.
18 Lavatura a secco con solventi infiammabili.
19 Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantita'
superiore a 500 kg.
20 Produzione di vernici con solventi infiammabili.
21 Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati.
22 Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi
infiammabili.
23 Produzione e depositi di solfuro di carbonio.
24 Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60
per cento in volume.
25 Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
26 Produzione di rajon e di cellophane e di prodotti affini ottenuti
con l'impiego di solventi infiammabili.
27 Produzione di fibre tessili poliviniliche.
28 Reparti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con
oltre 5 addetti.
29 Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici
isolati, ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
30 Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato
di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di
isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di
metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido
acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico,
alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina,
benzolo, butadiene, butanone, butilene, cicloesano, cloroformio,
dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico,
etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene,
formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano,
metilsobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene,
ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, piridina, solfuro di
carbonio, toluolo, trementina).
31 Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di
coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con
impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile,
bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di
etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo
monomero).
32 Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti
considerate tali dal regolamento al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
33 Produzione e depositi di celluloide e di oggetti vari dello stesso
materiale.
34 Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
35 Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
36 Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di
composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo
ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.
37 Produzione e depositi di fiammiferi.
38 Macinazione e raffinazione dello zolfo.
39 Aziende per la produzione di polveri di carbone.
40 Aziende per la produzione di agglomerati di materiali
combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolineum, di
nerofumo e di vernici nere.
41 Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle
leghe ad alto tenore di magnesio.
42 Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di
alluminio, manganese, rame; ovvero di cacao, tabacco, latte,
destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.
43 Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale.
44 Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche,
cianografiche e fotografiche.
45 Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e
simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e
classificazione di carta usata, di stracci, nonche' di cascami e
fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di
fiamma.
46 Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei
relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite,
amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini.
47 Reparti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali
ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi
depositi.
48 Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini;
produzione di linoleum e prodotti affini.
49 Magazzini di deposito di fibre tessili vegetali ed artificiali che
bruciano con sviluppo di fiamma.
50 Produzione di carburo di calcio e depositi per quantita' superiori
a 1000 kg.
51 Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialita' superiore
ai 200 q.li nelle 24 ore.
52 Riserie con potenzialita' superiore ai 100 q.li nelle 24 ore.
53 Produzione di surrogati di caffe'.
54 Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e
simili; lavorazione della paglia; dello sparto e simili;
lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di
legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini".
"TABELLA B
Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni
presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumita'
dei lavoratori (art. 36, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).
Numero d'ordine Denominazione e settore di attivita'
-- --
1 Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre
100 addetti.
2 Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
3 Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75
addetti.
4 Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica
con oltre 25 addetti.
5 Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
6 Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in
un unico edificio a piu' di un piano oltre 500 addetti.
7 Attivita' esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o
con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati
contemporaneamente oltre 15 addetti".