Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) documenti relativi ad affari di carattere riservato, di cui all'art. 17 della legge n. 103/1979, di competenza del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato; b) documenti agli atti della segreteria particolare dell'Avvocato generale; c) rapporti informativi sul personale dipendente dell'Avvocatura dello Stato; d) notizie, documenti e tutto cio' che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale; e) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; f) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attivita' amministrativa; g) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone; h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato; i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; l) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali; m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; n) relazioni all'Avvocato generale sull'attivita' di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio e/o di lavoro; o) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; p) rapporti alla Procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali; q) atti di promovimento di azioni di responsabilita' davanti alle competenti autorita' giudiziarie.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato del 1979), e' il seguente: "Art. 17. - Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284. L'incarico di segretario generale e' conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed e' rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni. In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale e' sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni".