Art. 3.
                            Etichettatura
   1.   Gli   additivi  alimentari  non  destinati  alla  vendita  al
consumatore  finale  possono  essere  commercializzati soltanto se il
loro  imballaggio  o  i  contenitori rechino le seguenti menzioni ben
visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
      a)  il  nome dell'additivo o degli additivi in ordine ponderale
in  caso  di  miscela  o  il  relativo  numero CE come previsto negli
allegati;
      b)  il  nome  degli  additivi  conformemente  alla lettera a) e
l'indicazione  di  ciascun  componente  in ordine decrescente di peso
quando  agli  additivi  sono incorporati altre sostanze o materiali o
ingredienti alimentari per facilitare l'immagazzinamento, la vendita,
la  stardardizzazione,  la diluizione o la dissoluzione di uno o piu'
additivi alimentari;
      c)  la  dicitura  "ad  uso alimentare" ovvero "per limitato uso
alimentare",  oppure  un riferimento piu' specifico alla destinazione
dell'additivo;
      d)  le  condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora
necessarie;
      e)  le  istruzioni  per  l'uso,  qualora  la mancanza possa non
consentire un uso corretto dell'additivo;
      f) la dicitura per l'identificazione del lotto;
      g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nell'Unione Europea;
      h)  l'indicazione  della  percentuale di ciascun componente che
sia  soggetto  a  limitazioni  quantitative in un prodotto alimentare
ovvero   indicazioni   adeguate   relative   alla  composizione,  per
permettere all'acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si
applicano  all'alimento.  Se  la medesima limitazione quantitativa si
applica  ad  un  gruppo  di  componenti, utilizzati isolatamente o in
combinazione,   la  percentuale  globale  puo'  essere  indicata  con
un'unica cifra;
      i) la quantita' netta.
   2.  Le  informazioni  di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed
h),  possono  figurare  anche solo sui documenti commerciali relativi
alla  partita,  da fornire alla consegna o prima di essa a condizione
che  la  dicitura  "da  impiegare unicamente ai fini della produzione
alimentare,  esclusa  la  vendita al dettaglio" sia riportata in modo
ben visibile sull'imballaggio o sul contenitore.
   3. Gli additivi alimentari destinati al consumatore finale possono
essere  commercializzati  soltanto  se gli imballaggi o i contenitori
rechino ben visibili, chiaramente leggibili o indelebili;
      a) le indicazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h);
      b) il termine minimo di conservazione.
   4.  Le  informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate
in  lingua  italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli
acquirenti, a meno che questi non siano informati in altro modo.
   5.  Le  menzioni  di  cui  ai commi 1 e 3 possono essere riportate
anche in piu' lingue.