Art. 3.
                     Finalita' delle fondazioni
  1.  Le  fondazioni  di  cui  all'art.  1 perseguono, senza scopo di
lucro,  la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la
formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale
della collettivita'.
  2.  Per  il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono
direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il
patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel
territorio  nazionale  o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e
concerti;  possono  altresi'  svolgere,  in  conformita'  degli scopi
istituzionali,  attivita'  commerciali  ed  accessorie.  Esse operano
secondo  criteri  di  imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto
del vincolo di bilancio.