Art. 3.

  1.   In   attesa  del  riordinamento  del  Consiglio  universitario
nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia,
i  termini  stabiliti  rispettivamente  dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  7  gennaio  1995, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  marzo  1995,  n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997;
sono  fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto.