Art. 3
           (Apertura di aree per la prospezione, ricerca e
                    coltivazione di idrocarburi)
   1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della
piattaforma  continentale  gia'  aperte  alla  prospezione, ricerca e
coltivazione  di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21
luglio  1967, n.613, di seguito denominata legge n.613 del 1967, sono
disponibili  in  maniera  permanente  alle  attivita' di prospezione,
ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,  fermi  restando  i limiti
previsti  dalle  discipline generali e speciali vigenti in materia di
tutela  dell'ambiente  terrestre,  marino  e costiero; le aree per le
quali  sono gia' stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di
coltivazione  divengono  disponibili  dopo  la  scadenza  del  titolo
minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato    possono   essere   determinate   ulteriori   aree
nell'ambito  della  piattaforma  continentale italiana da aprire alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
   3. L'accesso alle attivita' di cui al comma 1 ed il loro esercizio
sono  disciplinate  dal  presente decreto garantendo che non vi siano
discriminazioni  tra  enti  richiedenti  o  titolari; resta ferma per
l'Amministrazione  la  facolta'  di  negare,  per motivi di sicurezza
nazionale,   l'autorizzazione   all'accesso   o  all'esercizio  delle
attivita'  di  cui  all'articolo  2  a  qualsiasi ente effettivamente
controllato  da  Stati  o  cittadini  non  appartenenti  alla  Unione
europea.