Art. 3 (Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) 1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale gia' aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n.613, di seguito denominata legge n.613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono gia' stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 3. L'accesso alle attivita' di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facolta' di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.