Art. 3 
                    (Presunzione di conformita') 
1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2,
   apparecchi e dispositivi fabbricati in conformita': 
   a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le 
      norme armonizzate  i  cui  riferimenti  sono  pubblicati  nella
      Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee; 
   b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui 
      norme armonizzate non siano state ancora emanate. 
2. Le norme di cui al comma  1,  lettera  a),  sono  individuate  con
   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
   dell'artigianato,  di  concerto  con  il   Ministro   dell'interno
   limitatamente agli spetti relativi alla sicurezza degli incendi, e
   pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta
   ufficiale  della  Repubblica   italiana   con   i   corrispondenti
   riferimenti delle norme armonizzate recepite. 
3. Le norme di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  compatibili  con  i
   requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono  individuate  con
   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
   dell'artigianato,  di  concerto  con  il   Ministro   dell'interno
   limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli  incendi,
   e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica  italiana;
   tali norme sono trasmesse alla Commissione  europea  ai  fini  del
   riconoscimento della presunzione di conformita'. 
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono in-
   dicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui  riferimenti
   sono  stati  gia'  pubblicati  nella  Gazzetta   ufficiale   delle
   Comunita' europee.