Art. 3 (Presunzione di conformita') 1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformita': a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee; b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui norme armonizzate non siano state ancora emanate. 2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli spetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate recepite. 3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della presunzione di conformita'. 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono in- dicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati gia' pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.