Art. 3.
Disposizioni in materia di trascrizione
di contratti preliminari e di imposte indirette
1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari ). - 1. I
preliminari dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)
dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o aventi ad
oggetto fabbricati da costruire o in corso di costruzione, possono
essere trascritti se redatti nelle forme di cui all'articolo 2657.
2. La trascrizione del contratto definitivo, stipulato in
esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ovvero della
sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in
forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle
trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante
dopo la trascrizione del contratto preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare
cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla
data convenuta tra le parti per l'esecuzione del preliminare stesso,
e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione predetta, non venga
trascritto il contratto definitivo o altro atto che, anche a diverso
titolo, ne costituisca adempimento o la domanda giudiziale di cui
all'articolo 2652, primo comma, numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di
fabbricati da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ai
soli effetti di questo articolo, la quota del diritto spettante al
promissario acquirente relativa all'intero costruendo fabbricato
espressa in millesimi e calcolata sulla base della superficie utile
prevista da apposito elaborato redatto da tecnico abilitato,
asseverato con giuramento e allegato al contratto.
5. La trascrizione ed ogni altra formalita' ipotecaria vengono
eseguite con riferimento all'immobile e per la quota determinata
secondo le modalita' di cui al comma 4. Non appena la costruzione
viene ad esistenza, le formalita' esibite producono effetto rispetto
alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta'
predeterminate, nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale
differenza di superficie, contenuta nei limiti di un ventesimo
rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al
comma 4, non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende
esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico,
comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita' e completata
la copertura.".
2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e'
sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui
si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo
2826, nonche' la quota espressa in millesimi di cui all'articolo
2645-bis, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti
preliminari.".
3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare).
- 1. Se il contratto preliminare di cui all'articolo 2645-bis prevede
l'accollo di quota di debito con l'obbligo di restituzione,
nell'ambito di operazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, destinata al
finanziamento dell'intervento edilizio, l'ipoteca iscritta a garanzia
sul fabbricato da costruire o in corso di costruzione ha effetto
riguardo alla porzione del medesimo fabbricato oggetto del
preliminare. Tale ipoteca prevale sulla trascrizione, ancorche'
anteriore, del contratto preliminare, limitatamente alla quota
oggetto di accollo, accresciuta fino a concorrenza dell'eventuale
maggiore importo riferibile alla stessa in base ai parametri
stabiliti dalle norme sul credito fondiario e proporzionato al
rapporto fra l'effettivo ammontare complessivo del debito e la
complessiva quota di proprieta' ipotecata.".
4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2775-bis (Crediti per mancata esecuzione di contratti
preliminari ). - 1. I crediti del promissario acquirente di beni
immobili hanno privilegio sul bene immobile oggetto del contratto
preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis e sempre che
gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della
trascrizione del pignoramento o della domanda di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, numero 1), ovvero
al momento della risoluzione del contratto medesimo con atto avente
data certa.
2. In ogni caso ai crediti di cui al comma 1 sono preferiti quelli
garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario
acquirente per l'acquisto dell'immobile.".
5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), e'
aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti del promissario acquirente
per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati
all'articolo 2775-bis.".
6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora
eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il
curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del
contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito
nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e
gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della
dichiarazione di fallimento.".
7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante
disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo
il numero 2), e' aggiunto il seguente: "2-bis) le trascrizioni dei
contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui
all'articolo 2645-bis del codice civile.".
8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo
1929, n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le
parole: "dall'articolo 20, lettera g)" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 20, lettere g) ed h)".
9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che
individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile,
nel n. 4, le parole: "degli atti notarili rogati" sono sostituite
dalle seguenti: "degli atti pubblici rogati e delle scritture private
autenticate".
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, relativo alla base imponibile per le
trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione
dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice
civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa".
b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti
reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti
preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.".
11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto
dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei
comuni montani, dopo le parole: "cinquemila abitanti" sono inserite
le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se
situate in comuni di maggiori dimensioni".
12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti
all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) all'articolo 2, la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente:
"2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e
finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti
relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di
intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli
altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli
esemplari o copie, lire 20.000.";
2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo
le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono
inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale";
nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono
inserite le seguenti: "nonche' dagli uffici dell'Ente poste
italiane";
b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relaliva agli
atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri
documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.
13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di
trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre
1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e'
sostituito dalla seguente: " c) conclusi tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare o banche".
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso
e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad
eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8),
del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione
delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma,
numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima,
concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo
il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento
avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente
dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che
hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente
dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%";
c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-
bis), e' aggiunta la seguente: "II-ter). Ove non si realizzi la
condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota
dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte
di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura
ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento
oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del
presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine
per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.".
15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: "quarto
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".