Art. 3. Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette 1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari ). - 1. I preliminari dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o aventi ad oggetto fabbricati da costruire o in corso di costruzione, possono essere trascritti se redatti nelle forme di cui all'articolo 2657. 2. La trascrizione del contratto definitivo, stipulato in esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per l'esecuzione del preliminare stesso, e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione predetta, non venga trascritto il contratto definitivo o altro atto che, anche a diverso titolo, ne costituisca adempimento o la domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2). 4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di fabbricati da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ai soli effetti di questo articolo, la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo fabbricato espressa in millesimi e calcolata sulla base della superficie utile prevista da apposito elaborato redatto da tecnico abilitato, asseverato con giuramento e allegato al contratto. 5. La trascrizione ed ogni altra formalita' ipotecaria vengono eseguite con riferimento all'immobile e per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma 4. Non appena la costruzione viene ad esistenza, le formalita' esibite producono effetto rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate, nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie, contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al comma 4, non produce effetti. 6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita' e completata la copertura.". 2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonche' la quota espressa in millesimi di cui all'articolo 2645-bis, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti preliminari.". 3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - 1. Se il contratto preliminare di cui all'articolo 2645-bis prevede l'accollo di quota di debito con l'obbligo di restituzione, nell'ambito di operazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, destinata al finanziamento dell'intervento edilizio, l'ipoteca iscritta a garanzia sul fabbricato da costruire o in corso di costruzione ha effetto riguardo alla porzione del medesimo fabbricato oggetto del preliminare. Tale ipoteca prevale sulla trascrizione, ancorche' anteriore, del contratto preliminare, limitatamente alla quota oggetto di accollo, accresciuta fino a concorrenza dell'eventuale maggiore importo riferibile alla stessa in base ai parametri stabiliti dalle norme sul credito fondiario e proporzionato al rapporto fra l'effettivo ammontare complessivo del debito e la complessiva quota di proprieta' ipotecata.". 4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente: "Art. 2775-bis (Crediti per mancata esecuzione di contratti preliminari ). - 1. I crediti del promissario acquirente di beni immobili hanno privilegio sul bene immobile oggetto del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis e sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della trascrizione del pignoramento o della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, numero 1), ovvero al momento della risoluzione del contratto medesimo con atto avente data certa. 2. In ogni caso ai crediti di cui al comma 1 sono preferiti quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto dell'immobile.". 5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.". 6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.". 7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "2-bis) le trascrizioni dei contratti preliminari non piu' produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.". 8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari, le parole: "dall'articolo 20, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 20, lettere g) ed h)". 9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4, le parole: "degli atti notarili rogati" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate". 10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa". b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: "di diritti reali immobiliari," sono inserite le seguenti: "dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.". 11. Nel comma 4-bis dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: "cinquemila abitanti" sono inserite le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni di maggiori dimensioni". 12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) all'articolo 2, la nota 2-bis e' sostituita dalla seguente: "2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle societa' di intermediazione mobiliare (SIM), dalle societa' fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000."; 2) all'articolo 13, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono inserite le seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale"; nella nota 3-ter, dopo le parole "ricevuti dalle banche" sono inserite le seguenti: "nonche' dagli uffici dell'Ente poste italiane"; b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relaliva agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse. 13. Nella lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea e' sostituito dalla seguente: " c) conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare o banche". 14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto"; b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%"; c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II- bis), e' aggiunta la seguente: "II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.". 15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo"; b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".