Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puo' essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.".
Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 311 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto-legge qui ripubblicato, e' il seguente: "Art. 311 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puo' essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'art. 309. 2. Entro i termini previsti dall'art. 309, commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 3. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facolta' di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione. 5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'art. 127". - Per il testo vigente dell'art. 309 del medesimo codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2. - L'art. 310 dello stesso codice, come modificato dall'art. 17 della legge 8 agosto 1995, n. 332, e' cosi' formulato: "Art. 310 (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva".