Art. 3.
 
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  " 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309  e  310,
il  pubblico  ministero che ha richiesto l'applicazione della misura,
l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione
entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  o   dalla   notificazione
dell'avviso  di  deposito  del  provvedimento. Il ricorso puo' essere
proposto anche dal pubblico ministero presso  il  tribunale  indicato
nel comma 7 dell'articolo 309.".
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo vigente dell'art. 311 del codice di procedura
          penale, come modificato dal decreto-legge qui ripubblicato,
          e' il seguente:
             "Art.  311  (Ricorso  per  cassazione).  -  1. Contro le
          decisioni emesse a norma  degli  articoli  309  e  310,  il
          pubblico  ministero  che  ha richiesto l'applicazione della
          misura, l'imputato e  il  suo  difensore  possono  proporre
          ricorso   per   cassazione   entro   dieci   giorni   dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito
          del provvedimento. Il ricorso puo'  essere  proposto  anche
          dal  pubblico  ministero  presso  il tribunale indicato nel
          comma 7 dell'art. 309.
             2. Entro i termini previsti dall'art. 309, commi 1, 2  e
          3,   l'imputato   e   il  suo  difensore  possono  proporre
          direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge
          contro le ordinanze che dispongono una  misura  coercitiva.
          La   proposizione   del   ricorso  rende  inammissibile  la
          richiesta di riesame.
             3.  Il  ricorso  e'  presentato  nella  cancelleria  del
          giudice  che  ha  emesso  la  decisione  ovvero,  nel  caso
          previsto dal comma 2, in quella del giudice che  ha  emesso
          l'ordinanza.  Il giudice cura che sia dato immediato avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente che, entro  il  giorno
          successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
             4.  Nei  casi  previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono
          essere  enunciati  contestualmente  al   ricorso,   ma   il
          ricorrente  ha  facolta'  di enunciare nuovi motivi davanti
          alla  corte  di   cassazione,   prima   dell'inizio   della
          discussione.
             5.  La  Corte  di  cassazione decide entro trenta giorni
          dalla ricezione degli atti  osservando  le  forme  previste
          dall'art. 127".
             - Per il testo vigente dell'art. 309 del medesimo codice
          di procedura penale si veda in nota all'art. 2.
             -  L'art.  310  dello  stesso  codice,  come  modificato
          dall'art. 17 della legge 8 agosto 1995, n.  332,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  310  (Appello).  -  1.  Fuori  dei  casi previsti
          dall'art.  309, comma 1, il pubblico ministero,  l'imputato
          e  il  suo  difensore  possono  proporre  appello contro le
          ordinanze  in  materia  di  misure   cautelari   personali,
          enunciandone contestualmente i motivi.
             2.  Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1,
          2,  3,  4  e  7.  Dell'appello  e'  dato  immediato  avviso
          all'autorita'  giudiziaria  procedente che, entro il giorno
          successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata  e
          gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
          al  tribunale  si svolge in camera di consiglio nelle forme
          previste dall'art. 127. Fino  al  giorno  dell'udienza  gli
          atti  restano depositati in cancelleria con facolta' per il
          difensore di esaminarli e di estrarne copia.  Il  tribunale
          decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
             3.   L'esecuzione   della  decisione  con  la  quale  il
          tribunale, accogliendo l'appello  del  pubblico  ministero,
          dispone  una  misura  cautelare  e'  sospesa  fino a che la
          decisione non sia divenuta definitiva".