Art. 3.
                           S a n z i o n i
 Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L.
2.350.000  cosi'  come  previsto  dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.