Art. 3.
  Le  disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 2, della
legge 23 dicembre 1996,  n.  663,  sono  ripartite  tra,  il  settore
pubblico  e  quello  privato  nella misura rispettivamente del 15 per
cento e dell'85 per cento.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi   di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 19 marzo 1997
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
                      p. Il Ministro del tesoro
                                Pinza
               Il Ministro per la solidarieta' sociale
                                Turco
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 42