Art. 3. Le disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono ripartite tra, il settore pubblico e quello privato nella misura rispettivamente del 15 per cento e dell'85 per cento. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1997 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu p. Il Ministro del tesoro Pinza Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1997 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 42