Art. 3. 1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, il fabbisogno complessivo stimato e' di lire 20 miliardi. La regione Umbria e gli enti locali interessati sono autorizzati a contrarre mutui, ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677, per un periodo di anni venti. 2. L'onere di ammortamento e' a carico del Dipartimento della protezione civile, nella misura del 75% pari a lire 1,95 miliardi per ciascun anno, a valere sulle disponibilita' del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677. 3. Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 2, comma 3 e per l'avvio di attivita' progettuali di cui al successivo art. 4, comma 3 e' assegnata una somma di lire 1.200 milioni che verra' posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.