Art. 3. L'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995 e' sostituito dal seguente: "Le regioni provvedono alla destinazione dei fondi ricevuti attraverso le proprie leggi di intervento. Per il monitoraggio delle iniziative finanziate e' costituito, senza ulteriori oneri per l'erario, presso la segreteria della Conferenza Statoregioni un comitato di sorveglianza composto da: sei rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di presidente del comitato; un rappresentante del Dipartimento del turismo; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante della segreteria della Conferenza Statoregioni con funzioni di segretario. Con cadenza annuale il comitato di sorveglianza invia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con il Fondo medesimo per la valutazione dei risultati conseguiti".