Art. 3.
  L'art. 6 del  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 20
dicembre 1995 e' sostituito dal seguente:
  "Le  regioni  provvedono  alla   destinazione  dei  fondi  ricevuti
attraverso le proprie leggi di intervento.
  Per  il monitoraggio  delle  iniziative  finanziate e'  costituito,
senza  ulteriori  oneri  per  l'erario, presso  la  segreteria  della
Conferenza Statoregioni un comitato di sorveglianza composto da:
  sei rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di presidente
del comitato;
   un rappresentante del Dipartimento del turismo;
   un rappresentante del Ministero del tesoro;
  un  rappresentante della  segreteria della  Conferenza Statoregioni
con funzioni di segretario.
  Con  cadenza  annuale  il   comitato  di  sorveglianza  invia  alla
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome di  Trento e Bolzano, una relazione  sullo stato di
attuazione degli interventi  finanziati con il Fondo  medesimo per la
valutazione dei risultati conseguiti".