Art. 3.
  La scheda di cui all'art. 1  deve essere redatta in lingua italiana
nell'osservanza  delle  disposizioni  indicate nell'allegato  e  deve
riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 aprile 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 263